AVVALIMENTO TECNICO – OPERATIVO – NECESSITA’ CHE IL CONTRATTO DEFINISCA IN MANIERA PRECISA E PUNTUALE LE RISORSE ED I MEZZI OGGETTO DEL CONTRATTO, PENA LA NULLITA’ DELLO STESSO.
Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04.06.2021, n. 1850
con riguardo alla requisito di natura tecnico-professionale, descritto nella lettera di invito come “aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando e per almeno un anno 1 servizio di igiene urbana assimilabile a quello del presente appalto, per un numero complessivo di abitanti serviti, superiore a 4.000”, nonchè come possesso di “adeguata attrezzatura tecnica e risorse strumentali, sufficienti a garantire la corretta esecuzione del servizio”, l’impresa ausiliaria si è limitata a menzionare esclusivamente, con formula peraltro poco chiara sotto il profilo dell’impegno assunto, “n. 1 addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dell’avvalimento di cui è caso”.
Alla luce dei descritti impegni assunti in via contrattuale dall’ausiliaria deve ritenersi che: a) per quanto attiene all’avvalimento di garanzia, il contratto stipulato può ritenersi idoneo ad assolvere al suo ruolo, atteso che può leggersi nell’impegno dichiarato l’obbligo di mettere a disposizione dell’ausiliata la propria capacità finanziaria o reddituale, e non era quindi necessario che l’impresa ausiliaria menzionasse gli indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale; b) diversamente, con riferimento all’avvalimento tecnico operativo – ossia all’altro requisito ugualmente preteso dalla lex specialis – non può affermarsi che l’impegno assunto soddisfi i requisiti di certezza e determinatezza. Infatti, l’impresa ausiliaria si è limitata a menzionare genericamente un addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite, senza peraltro assumere un inequivocabile impegno in tal senso, che potesse garantire alla stazione appaltante un impegno contrattuale certo e vincolante ai fini della corretta esecuzione del servizio. Sul punto, va precisato che in base alla più recente giurisprudenza del giudice d’appello (v. C.G.A. n. 395/2021; ma anche Cons. Stato, III; 9 marzo 2020, n. 1704; Cons. Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5257; Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4024; Cons. Stato, V, 5 aprile 2019) nell’avvalimento tecnico-operativo prevale l’esigenza di definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione, per cui l’istituto non può risolversi in un prestito meramente cartolare del requisito di partecipazione. La citata esigenza di determinatezza dell’impegno contrattuale non risulta soddisfatta dalla dichiarazione con la quale la xxx srl ha genericamente indicato l’esistenza di un “n.1 addetto in grado di trasmettere le conoscenze e le esperienze acquisite oggetto dell’avvalimento di cui è caso”, sia perchè non sono state specificate le modalità attraverso le quali il requisito mancante viene fornito (ad esempio, sarebbe stato necessario indicare le modalità di tempo e di luogo relative all’intervento del citato addetto), sia perché non sono state affatto individuate le attrezzature tecniche e le risorse strumentali necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio.