LE MODIFICHE ALLE GIUSTIFICAZIONI RESE DA UN OPERATORE ECONOMICO DURANTE IL SUBPROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA SONO AMMISSIBILI LADDOVE LE VARIAZIONI SONO LIMITATE E GIUSTIFICATE.

TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 14.09.2021, n. 2570

“…Il Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità senza modificare l’offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l’offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2021, n. 1637; 8 gennaio 2019, n. 171)...

Tuttavia tale orientamento, che il Collegio condivide, non è applicabile al caso di specie.

E, invero, se possono ammettersi, in sede di giustificazioni dell’offerta, parziali e limitate variazioni delle voci di costo – purché l’offerta complessivamente risulti congrua, oltre che non modificata radicalmente – deve però trattarsi di variazioni tutto sommato limitate e, quel che più conta, adeguatamente giustificate.

Nel caso del costo della manodopera, costituente un elemento essenziale dell’offerta economica – tanto è vero che deve essere oggetto di una specifica indicazione ai sensi dell’art. 95, comma 10, citato – la valutazione della stazione appaltante, come precisato dal T.A.R. Lombardia (Milano, Sez. IV, 25/6/2020, n. 1194) “deve essere condotta con particolare rigore, esigendo quindi dall’impresa sottoposta a verifica spiegazioni assolutamente adeguate (cfr. sul punto, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3968/2020 e del TAR Molise, sez. I, n. 175/2020)”.

Tale principio può essere applicato al caso in esame.

Dal raffronto dell’offerta originale con le giustificazioni integrative prospettate dalla parte ricorrente in sede di verifica di anomalia, il RTP (che aveva proposto un ribasso del 45% sull’offerta economica) ha rimodulato l’offerta includendo, tra i costi, oltre alle spese generali (già quantificate in € 3.976,59), anche le ulteriori voci (prima non computate) inerenti le spese di gare e di pubblicazione (per € 4.67,00) e la fideiussione e le spese per autentica di firma per la costituzione dell’ATI (stimate in € 1.000,00).

Al fine di mantenere immutato il valore complessivo dell’offerta, parte ricorrente ha ridotto le spese per il costo del lavoro passando dalla cifra iniziale di € 39.034,62 a quella di € 33.967,62.

Detta operazione, come dedotto dal RUP, a fronte delle chiare disposizioni normative sulla ripartizione dei costi per le procedure della gare pubbliche, oltre a comprovare l’inesistenza di un effettivo utile di impresa, corrobora il giudizio espresso dalla stazione appaltante secondo cui nel caso in esame non si è in presenza “dunque di una compensazione tra diverse voci di prezzo, ma di una vera e propria modifica logica delle giustificazioni presentate che pretende di trovare una sanatoria formale ed ex post, alla mancanza di utile ed alla perdita accertate, ambedue ancorate a scelte e determinazioni che lo stesso RTP aveva già esposto con evidente convinzione e che la scrivente non ha contestato nella sostanza”.

A differenti conclusioni non indice il rilievo, pure adombrato dalla parte ricorrente, al mancato coinvolgimento della Commissione di gara. E, invero, come dedotto dal PUR, le linee guida dell’ANAC n. 3 del 2016 sono state superate successivamente dall’aggiornamento approvato con Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017 – Linee Guida n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017, tutt’ora vigenti e in cui, al punto 5.3, sono stati eliminati sia la necessità che l’obbligo di coinvolgere la Commissione di Gara nel procedimento di verifica dell’anomalia (risultando solo “eventuale” il supporto della Commissione). Il rilievo che l’anomalia è stata riscontrata essenzialmente in ragione del mancato utile di impresa, ha conseguentemente indotto il RUP a ritenere non necessario l’attivazione del supporto della Commissione di gara.

In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato…”.

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