In tema di congruenza tra oggetto sociale dell’impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, “l’iscrizione camerale [… ] ha lo scopo di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176)” sicchè “si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste”, ma con la precisazione che “a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 20.09.2022, n. 1423

4) Va premesso che “… secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 15/05/2019, n.3149) in tema di congruenza tra oggetto sociale dell’impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, “l’iscrizione camerale [… ] ha lo scopo di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176)” sicchè “si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste”, ma con la precisazione che “a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170)” (T.A.R. Lecce, Sez. III, n. 562 del 6 aprile 2022).

5) Ebbene, con riferimento al caso di specie, va evidenziato che la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive del cimitero rientrano tra alcuni dei servizi oggetto di appalto, servizi che, nella descrizione di cui al § 2 del C.S.A., sono molto ampi e nei quali si annoverano:

– al § 2.1, un lungo elenco di operazioni cimiteriali (a loro volta distinte in operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, estumulazione-condizionamenti, traslazione, come da §§ da 2.1.1 a 2.1.6);

– al § 2.2, le operazioni di pulizia delle aree e di manutenzione del verde, a loro volta distinte in pulizia delle aree cimiteriali e dei campi di inumazione e in operazioni di manutenzione del verde cimiteriale (v. §§ 2.2.1 e 2.2.2);

– al § 2.3, le operazioni di manutenzione ordinaria, volte a mantenere lo stato dei luoghi;

– al § 2.4, le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive presenti nel cimitero (e in relazione alle quali vi è la contestazione di parte ricorrente);

– al § 2.5, gli altri servizi relativi alla gestione cimiteriale (custodia, portierato e sorveglianza).

6) Il Disciplinare di gara prevedeva la necessità dell’iscrizione del concorrente presso la CCIA “per la categoria di cui all’oggetto dell’appalto”, senza imporre altre specifiche prescrizioni al riguardo.

7) Dalla visura CCIA di … emerge che, nell’oggetto sociale, è indicata anche “la gestione, la costruzione, l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici votivi cimiteriali, nonché assunzione in concessione della gestione dei medesimi” (v. pag. 4 visura) e, nell’attività secondaria esercitata nella sede legale, l’attività di “manutenzione” cimiteri (v. pag. 9 della visura), nella cui ampia dizione può quindi ben ricomprendersi anche quella relativa agli impianti elettrici e alle lampade votive, già contemplata nell’oggetto sociale.

8) Quindi, va da sé che, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni oggetto di appalto, degli atti di gara e del contenuto della visura CCIA, … ha i requisiti per l’espletamento del servizio…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap