L’OMISSIONE DICHIARATIVA DI UNA PRECEDENTE REVOCA DI AGGIUDICAZIONE NON CONFIGURA, IN RE IPSA, L’INAFFIDABILITA’ DEL CONCORRENTE, ESSENDO NECESSARIA UN’ISTRUTTORIA E UNA MOTIVAZIONE TESA A ESAMINARE LA RILEVANZA DELL’INFORMAZIONE OMESSA

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 23.09.2021, n. 1382

“…Ebbene, posto che il caso in esame non ricade nell’art. 80, comma 5, lett. “f-bis”, d.Lgs. n. 50/2016 (alla luce del chiarimento fornito da C.d.S., Ad. Plen. n. 16 del 28 agosto 2020), va osservato che, anche volendosi ammettere che la predetta informazione fosse dovuta, non è possibile ritenere che la sua mera omissione configuri, in re ipsa, l’inaffidabilità del concorrente. Considerato, infatti, che, nel caso di specie, si è al di fuori di meccanismi espulsivi automatici, è di tutta evidenza che la P.A. avrebbe dovuto guardare alla rilevanza dell’informazione omessa – e non alla sua mera omissione – per fondare e motivare il proprio giudizio. Ciò non è avvenuto affatto.

14) Inoltre, anche qualora volesse ritenersi che la P.A., nel provvedimento impugnato, abbia considerato esiziale il fatto che la concorrente si sia sottratta alla stipula del contratto con il Comune di Velletri, va rilevato che la “sanzione” specifica prevista per tale ipotesi è quella dell’incameramento della cauzione (a prescindere dalle ragioni che hanno spinto il concorrente a un tale contegno e salvo l’eventuale maggior danno), con la conseguenza che la P.A., nella gara in cui si venga a conoscenza di una tale notizia, deve indagare il motivo che ha indotto una ditta alla mancata stipula, al fine di verificarne – e motivarne – la rilevanza in termini di inaffidabilità del concorrente in relazione alla gara che è in itinere. Ora, con riferimento al caso di specie, è chiaro che l’aver partecipato a una gara di appalto incautamente per poi ritirarsi ad aggiudicazione avvenuta (come avvenuto nel caso della gara del Comune di Velletri) poteva essere preso in considerazione dalla P.A. come indice di inaffidabilità, ma ciò, anche in considerazione del tempo in cui è stato reso il provvedimento qui impugnato, avrebbe dovuto essere corroborato da ulteriori elementi, che invece non emergono. Va infatti evidenziato che l’autotutela qui impugnata interviene dopo sei mesi di svolgimento del servizio in via d’urgenza, senza che, per quanto consta, risultino addebiti alla ricorrente: non vi sono, cioè, concrete ragioni per ritenere inaffidabile il concorrente (il quale, in definitiva, aveva scelto di “ritirarsi” dalla gara del Comune di Velletri e tale scelta, ferme restando le relative “sanzioni” specifiche, non configura certamente un inadempimento nella esecuzione di un contratto e può, peraltro, astrattamente spiegarsi anche alla luce di sopravvenute strategie aziendali, nelle quali, cioè, si decide di sopportare i costi di un “ritiro” ingiustificato piuttosto che eseguire un contratto ritenuto “antieconomico”)…”

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