Massima Sentenza

“…Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della “irregolarità essenziale”, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessaPer questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione

TAR Sicilia Catania, Sez. II, 09.01.2024, n. 116


L’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione

“…Inoltre, pronunciandosi in un caso nel quale l’irregolarità afferiva a documentazione a corredo dell’offerta tecnica, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio trattandosi di (mero) strumento di “comprova di un dato elemento – questo sì – rilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica”, ossia di “un documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, bensì – quale allegato a corredo – che vale a “comprovare” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone” (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2022, n. 6786).

La medesima giurisprudenza ha anche affermato che “Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della “irregolarità essenziale”, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219). Per questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l'affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.)”.

Il rimedio in esame risponde, in altri termini, alla finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, con il limite, però, per cui non è consentito all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005) né di sanare “carenze strutturali” dell’offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettibili né di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, né di un intervento suppletivo del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290).

Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi, dunque, consentita l’integrazione mediante soccorso istruttorio della certificazione attestante il requisito di conformità, previamente attestato dalla ricorrente con dichiarazione acclusa all’offerta entro il termine stabilito dalla legge di gara. 

Trattasi, infatti, di certificazione già formata al momento della presentazione dell’offerta tecnica e che attiene non al contenuto strutturale dell’offerta medesima (come avviene, ad esempio, nel caso di un documento, quale un progetto tecnico, costituente esso stesso parte integrante dell’offerta) bensì all’attestazione ed alla dimostrazione formale di un requisito qualitativo dell’offerta (la conformità del prodotto alla normativa EN 13795).

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