LE PROPOSTE MIGLIORATIVE AMMISSIBILI SONO TUTTE QUELLE PRECISAZIONI, INTEGRAZIONI E MIGLIORIE TESE A RENDERE IL PROGETTO PRESCELTO PIU’ ADERENTE ALLE NECESSITA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE, TUTTAVIA SENZA ALTERARE I CARATTERI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE, MENTRE NON SONO AMMISSIBILI TUTTE LE VARIANTI PROGETTUALI CHE SI TRADUCONO IN UN INTERVENTO AGGIUNTIVO CHE MODIFICHI IN SENSO QUANTITATIVO E/O QUALITATIVO L’IDENTITA’ STRUTTURALE E/O FUNZIONALE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO TALE DA FALSARE IL CONFRONTO CONCORRENZIALE.

TAR Campania Salerno, Sez. I, 28.09.2021, n. 2018

“…Ha affermato il TAR Toscana nella sentenza n. 1132/2020 che “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923), mentre invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, IV, 7 novembre 2014, n. 5497). Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655) anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 agosto 2018, n. 5224, cit.). In tale contesto, la citata norma è volta ad evitare che “il singolo operatore possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dalla P.A. E ciò al fine ultimo di garantire che il confronto competitivo degli operatori ruoti, in condizioni di parità, attorno ad un ben definito oggetto contrattuale” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 1 febbraio 2018, n. 105; idem, 26.8.2019, n. 938). In conclusione, l’intervento aggiuntivo è vietato allorquando modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’oggetto dell’appalto in modo tale da falsare il confronto concorrenziale; laddove invece le aggiunte non modifichino sostanzialmente l’identità e le dimensioni della fornitura, esse costituiscono legittime migliorie”.

Allo stesso modo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6793/2019 ha rammentato che “In particolare è stato precisato (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che <<…in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121; sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell’offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: Cons. di Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749)>>, così che in definitiva <<le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste>>; è stato aggiunto anche che <<…la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258)>>”.

Con riferimento al criterio A.2, la documentazione di gara richiede “Soluzioni migliorative sull’impianto illuminotecnico degli ambienti interni ed esterni con annessi sistemi di domotica. Soluzioni migliorative sull’impianto termico. Soluzioni migliorative sul sistema di copertura nel connettivo tra la palestra e la scuola da un punto di vista architettonico, energetico, della qualità illuminotecnica, sugli accessi e collegamenti per i diversamente abili”.

La soluzione proposta prevede la realizzazione di “una copertura in legno lamellare con sovrastante manto in pannelli in lamiera coibentata (identica a quella della restante palestra, descritta in precedenza) in sostituzione della struttura di copertura… La copertura, di sviluppo pari a 75 mq, sarà quindi completa di tavole di abete rosso dello spessore massimo di 40 mm classificate meccanicamente secondo le norme UNI EN 14081 e con adesivi di tipo omologato” e un grado di inclinazione di 5 gradi.

La soluzione proposta non costituisce una variante ma una miglioria; tale soluzione non reca alcuna modifica strutturale o funzionale del progetto ma conserva la struttura di chiusura e copertura del connettivo nonché la relativa funzione di protezione e di riparo, modificando i materiali in una prospettiva di risparmio energetico nonché la forma (in termini di inclinazione) in un’ottica di miglioramento architettonico, come previsto dallo stesso criterio di valutazione che consente quindi, e anzi premia, soluzioni della specie…”

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