L’ART. 32, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016, SI ESTENDE ANCHE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE EX L. 120/2020, CON LA CONSEGUENZA CHE IL TERMINE DI STANDSTILL NON SI APPLICA PER TALI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA.

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 22.10.2021, n. 2330

“….A proposito del contratto e dell’asserita violazione del termine di “stand-still” di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”), preme evidenziare che la determinazione a contrarre del Comune del 18.12.2020 (cfr. il doc. 1 della parte resistente, pag. 4 punto 6) dà atto espressamente che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

La stazione appaltante aveva quindi indicato che non avrebbe rispettato il comma 9 dell’art. 32, considerato che il successivo comma 10 ne esclude l’applicazione nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del codice.

Il presente appalto è stato indetto in applicazione dell’art. 63 del codice, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 1 del DL n. 76/2020), sicché non è irragionevole ritenere che l’art. 32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art. 36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art. 63, procedura scelta dal Comune di Como…”

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