E’ AMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN FASE DI COMPROVA DEI REQUISITI

Cons. St., Sez. V, 02.11.2021, n. 7302

“…La questione rilevante, allora, non è quella del rispetto del termine (la decadenza essendo impedita al solo compimento del comportamento richiesto a carico del destinatario ex art. 2966 cod. civ.), ma quella dell’ammissibilità della richiesta di integrazione documentale formulata dalla stazione appaltante in fase di verifica dei requisiti precedentemente dichiarati dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica.

2.4. Al riguardo non v’è ragione di discostarsi dai precedenti – già citati dal giudice di primo grado – secondo i quali non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque, inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540, che, a sua volta cita la sentenza della Sezione, 5 aprile 2019, n. 2242).

Milita in questo senso la seguente considerazione.

L’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede una fase di verifica del possesso dei requisiti cui condiziona l’efficacia dell’aggiudicazione (“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti”); è questo il momento in cui la stazione appaltante controlla la documentazione che accompagna la domanda di partecipazione o l’offerta tecnica.

L’art. 85 (Documento di gara unico europeo), comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, peraltro, prevede, che “Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87.”

D’altra parte l’art. 83, comma 9, del codice non fissa un termine ultimo per l’esercizio del soccorso istruttorio in sede di gara, quale potrebbe essere, ad esempio, l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, poiché tale attività è evidentemente correlata al momento in cui la stazione appaltante valuta la regolarità e completezza della documentazione fornita; ne segue, quale logica conseguenza, che se tale valutazione è compiuta per l’offerente per la prima volta in fase di verifica va consentito alla stazione appaltante di richiederne la regolarizzazione o integrazione (sempre che, naturalmente, non si consenta all’offerente di formare atti in data successiva alla presentazione dell’offerta, perché ne sarebbe violata la par condicio, cfr. Cons. Stato, V, 27 gennaio 2021, n. 804; III, 26 giugno 2020, n. 4103).

2.5. In conclusione sul punto, la sentenza di primo grado merita conferma perché era in facoltà di … richiedere ulteriore documentazione all’aggiudicatario ad integrazione di quella trasmessa in fase di verifica del possesso dei requisiti già dichiarati…”

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