L’AUMENTO DEI PREZZI E DEI COSTI IN PENDENZA DI GARA NON COMPORTANO L’ILLEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA

TAR Lazio Roma, Sez. II, 04.11.2021, n. 11309

“…aumento dei costi e/o dei prezzi in pendenza della gara non possa in generale incidere sulla legittimità – o meno – dell’aggiudicazione, bensì eventualmente sulla successiva fase esecutiva, attenendo a ben vedere la doglianza di cui si discorre all’istituto della revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, come noto, volto ad assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall’aumento dei costi gravanti sull’esecutore privato, il mantenimento della convenienza del contratto per il privato medesimo e, correlativamente, della qualità delle prestazioni a favore della pubblica amministrazione, contestualmente evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., Sezione I, 9 novembre 2020, n. 11577).

Quanto sopra trova, invero, conferma nell’art. 13, comma 7, dello schema di contratto di appalto, allegato agli atti di gara, ai sensi del quale “i corrispettivi unitari dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo”….”

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