L’IDENTITA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI NON COMPORTA EX SE L’ILLTEGITTIMITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE A MENO CHE SI DIMOSTRI CHE LA LAMENTATA IDENTITA’ DI GIUDIZI SIA STATA INIQUA, ILLOGICA O INGIUSTA

TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 11.11.2021, n. 11603

“…Si lamenta la illegittimità delle valutazioni espresse dai commissari, nell’ambito del confronto a coppie, i quali avrebbero espresso il medesimo giudizio di preferenza.

Il collegio ritiene di aderire, in proposito, al più convincente orientamento giurisprudenziale secondo cui simili censure si collocano su un piano meramente formalistico atteso che non si fornisce, proprio come nella specie, alcun principio di prova in ordine alla circostanza che la lamentata identità di giudizi sia stata iniqua illogica o ingiusta.

Il Consiglio di Stato ha in particolare affermato che: “La censura è … meramente formalistica perché l’appellante non ha offerto alcun principio di prova circa il fatto che la lamentata coincidenza o identità nell’assegnazione dei punteggi da parte dei singoli commissari sia stata iniqua, ingiusta, illogica, sul piano dell’apprezzamento discrezionale circa il contenuto delle offerte, e lasci effettivamente ritenere l’operato della nuova Commissione poco trasparente o parziale nell’espletamento della rinnovata attività valutativa. Al riguardo, come ha ben rilevato anche la sentenza impugnata, si deve tenere presente infatti il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito anche da questa Sezione, secondo cui le norme dell’evidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, ma del concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, che possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma in via indiziaria che l’operato della Commissione giudicatrice o abbia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche. Nel caso di specie tale principio non è stato offerto dall’odierna appellante perché la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 517), «non essendo nemmeno sufficientemente chiaro il punto di caduta di tale rilievo censoreo ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo» (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 5130). Proprio il deciso ripudio di ogni logica rispondente ad un pericolo astratto, ribadito con fermezza da questa Sezione (v., di recente, Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2020, n. 8295), deve dunque indurre a ritenere che l’espressione di un giudizio identico, singolarmente o complessivamente, da parte di tutti i commissari, sia la conseguenza di un dialettico confronto, in seno alla Commissione giudicatrice, anziché la manifestazione di una evidente parzialità nei confronti di un’offerta rispetto ad un’altra, in assenza di un qualsivoglia principio di prova che lasci ritenere simile giudizio, da parte di tutti i commissari, come una valutazione precostituita, frutto non già del libero convincimento di ciascuno di essi, poi confluito in un unanime complessivo giudizio, ma di un atteggiamento acritico, illogico, ingiusto o, ancor peggio, parziale o preconcetto …” (CdS n. 574/2021; CdS, n. 3401/2020)…”

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