L’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile”, ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali. La notizia meritevole di annotazione va adeguatamente motivata sotto il profilo della sua utilità ai fini della eventuale valutazione tecnica che porranno in essere le future amministrazioni, deputate ad inquadrare la vicenda nell’ambito del “grave illecito professionale”, attesa peraltro la indeterminatezza di tale “concetto giuridico”, che postula una valutazione, per natura sfumata, e suscettibile di fluida interpretazione.

TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 08.09.2022, n. 11699

“…Sul punto, va confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile”, ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 11137/2021).

Pertanto deve convenirsi con la parte ricorrente, laddove ha denunciato la illogicità della determinazione in relazione a quanto desunto dal Modulo “A” compilato dalla S.A. nella sua sinteticità e il difetto istruttorio e di motivazione in relazione ai generici presupposti indicati nella annotazione, tenuto conto della mancata specificazione della qualificazione della condotta posta in essere dall’operatore e delle sue osservazioni.

Ed infatti osserva il Collegio come la condotta posta in essere dall’operatore ai fini della qualificazione va esaminata con riferimento ai fatti intervenuti, come rappresentati e documentati, tenuto conto anche dell’interesse qualificato dell’operatore a vedere riportata nell’annotazione la precisa fattispecie come effettivamente integratasi.

Né varrebbe replicare, come sostiene anche da ultimo la resistente, che l’Autorità ha ritenuto che la esclusione dalla gara della ricorrente, per gravi illeciti professionali segnalati da precedenti stazioni appaltanti e in grado di porre in dubbio l’affidabilità del contraente, “costituisce notizia rilevante e utile alle stazioni appaltanti, ai fini della valutazione della affidabilità del concorrente”, risultando irrilevante il fatto che il concorrente non sia incorso nelle ipotesi di falsa dichiarazione.

Giova richiamare al riguardo l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento o sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione (cfr. Cons. Stato, sez.V, 21 febbraio 2020, n.1318).

E pertanto la notizia meritevole di annotazione va adeguatamente motivata sotto il profilo della sua utilità ai fini della eventuale valutazione tecnica che porranno in essere le future amministrazioni, deputate ad inquadrare la vicenda nell’ambito del “grave illecito professionale”, attesa peraltro la indeterminatezza di tale “concetto giuridico”, che postula una valutazione, per natura sfumata, e suscettibile di fluida interpretazione

Al riguardo il Collegio richiama l’art. 39 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, rubricato Intervento provvedimenti giurisdizionali”, il quale dispone che “1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione dalla sezione “B” e la iscrive nella Sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito. 2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l’annotazione nella Sezione “B” del Casellario nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’o.e.. 3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l’annotazione, il dirigente provvede d’ufficio alla cancellazione dell’annotazione anche dalla sezione “C”. ”...

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