Decreto MIMS dell’11.11.2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06809/sg

In data 23.11.2021, è stato pubblicato in G.U.R.I. il D.M. 11.11.2021 del MIMS che elenca gli aumenti dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrati nel primo semestre del 2021, sulla base del quale gli operatori economici affidatari di commesse pubbliche di lavori potranno chiedere agli enti committenti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti intervenuti sui materiali, indicando, a tal fine, le quantità impiegate.

Il DM in parola deve essere letto in combinato disposto con il decreto MIMS del 30.10.2021, il quale definisce le modalità di utilizzo del fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione (pari ad €.100.000.000,00) di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021.

In particolare, dalla lettura dei suddetti DM, si desume che la compensazione verrà determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle opere realizzate e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo dal 01.01.2021 fino al 30.06.2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite all’anno 2021, nonché le variazioni superiori al 10% complessivo se riferite a più anni nel periodo intercorrente dal 2003 al 2019.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore deve produrre alla stazione appaltante un’istanza di compensazione entro e non oltre l’8.12.2021.

Diversamente, per le variazioni in diminuzione, la procedura deve essere avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, ove il responsabile del procedimento, entro il medesimo termine, accerta il credito vantato dall’ente committente e procede al recupero delle somme accertate.

Insieme alla suddetta istanza di compensazione, i soggetti interessati dovranno produrre entro e non oltre il summenzionato termini la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa, l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri stabiliti, della categoria SOA di appartenenza dell’impresa richiedente, la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.

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