NELLE PROCEDURE INCENTRATE SUL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, VALE IL PRINCIPIO DI MANTENIMENTO, DINANZI ALLA COMMISSIONE, DELLA SEGRETEZZA DELLE OFFERTE ECONOMICHE FINO ALL’ESAURIMENTO DELL’ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE: CIÒ ALLO SCOPO DI EVITARE CHE LA CONOSCENZA DEL PREZZO RICHIESTO POSSA INFLUENZARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA NELLA FORMAZIONE DEI GIUDIZI TECNICI
TAR Lazio Roma, Sez. II, 19.01.2022, n. 648
“…L’amministrazione aggiudicatrice ha attuato le disposizioni citate degli artt. 32 e 59 prevedendo nell’art. 14 del Capitolato d’oneri che “a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace, la Consip, avvalendosi della predetta Commissione, verificherà la corrispondenza tra la soluzione tecnologica proposta nella Relazione tecnico-illustrativa e il Capitolato Tecnico e l’Offerta (sia Tecnica che Economica) presentata. La Consip, per mezzo della Commissione, verificherà se la documentazione prodotta sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare e se sussista il possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, migliorative come sopra rappresentato … In caso di esito negativo della verifica sul possesso anche di una sola delle caratteristiche minime e/o migliorative, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, con conseguente diritto di Consip S.p.A. di escutere la cauzione provvisoria del concorrente escluso. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati …”.
La Relazione tecnico-illustrativa è un documento redatto dal concorrente (sulla base del fac-simile “allegato 16” al Capitolato d’oneri), posto “a corredo dell’offerta”, contenente “la descrizione tecnica dettagliata” della fornitura, la struttura organizzativa e le modalità di espletamento dei servizi richiesti (cfr. Capitolato tecnico, paragrafo 2.1.2).
L’esame della Relazione tecnico-illustrativa è finalizzato a verificare in concreto la completezza e regolarità, formale e sostanziale, della documentazione prodotta, nonché la sussistenza, sempre in concreto, del possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dell’offerta.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che la propria esclusione dalla gara sarebbe avvenuta in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica in quanto Consip, in occasione del sub-procedimento di verifica della Relazione tecnico-illustrativa, avrebbe valutato una seconda volta la propria offerta sotto il profilo tecnico quando era già noto il profilo economico della proposta contrattuale.
Va richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui “lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti della p.a. è soggetto in via generale, tra l’altro, ai principi di continuità delle operazioni e di contestualità delle valutazioni: ciò allo scopo di assicurare al massimo grado l’obiettività ed omogeneità delle determinazioni della stazione appaltante nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti. Va altresì ricordato che relativamente alle procedure incentrate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale altresì il principio di mantenimento dinanzi alla commissione della segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche: ciò allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della commissione stessa nella formazione dei giudizi tecnici” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30).
Nei casi in cui la procedura di gara si caratterizza per essere governata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi prevede la separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica (come nella gara di specie ai sensi dell’art. 12 del Capitolato d’oneri), le offerte economiche devono quindi restare segrete fino alla conclusione della (fase relativa alla) valutazione delle offerte tecniche, poiché diversamente operando la valutazione sui profili tecnici potrebbero risultare falsata dalla conoscenza, ad opera della Commissione, dell’offerta economica dei concorrenti.
Non si richiede che la valutazione delle offerte tecniche risulti in concreto condizionata dalla preventiva conoscenza delle offerte economiche, ma è sufficiente che vi sia il “rischio” o il pericolo che ciò avvenga (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819 e id., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463). Difatti, la regola della segretezza dell’offerta economica si pone a presidio dei principi di correttezza, di libera concorrenza, di trasparenza delle operazioni di gara e di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost. e art. 30, comma 1, cit.), principi che vanno salvaguardati in modo rigoroso anche nei confronti del pericolo della loro violazione e che resterebbero irrimediabilmente compromessi laddove fosse, anche in ipotesi, possibile l’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche.
Il principio di segretezza dell’offerta economica deve essere rigorosamente rispettato e va osservato ex ante ed in astratto, in quanto costituisce presidio dei ricordati principi generali che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici, posti a tutela non solo dei partecipanti alla gara, ma anche e soprattutto di tutti gli operatori economici del mercato di riferimento, sicchè è precluso all’amministrazione aggiudicatrice limitare in ogni modo la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici oppure disattendere il valore della certezza delle regole (cfr. il precedente della Sezione n. 5462/2020)…”