Massima Sentenza

“...Le indicazioni dell’oggetto sociale, invero, individuano solamente i settori, potenzialmente illimitati, nei quali l’impresa potrebbe astrattamente venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati...”

TAR Sardegna, Sez. I, 29.11.2023, n. 897


Le indicazioni dell’oggetto sociale sono irrilevanti ove non attivati

“…2.1. In particolare, sono fondate le doglianze proposte con il primo motivo (sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti), che, come si dirà, hanno carattere dirimente ai fini dell’accoglimento del gravame.

2.2. Al riguardo, occorre considerare che:

– il Disciplinare di gara, all’art. 6.1 (“REQUISITI DI IDONEITÀ”), prescrive che “Costituiscono requisiti di idoneità: a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”;

– oggetto dell’affidamento in esame, come visto (v. art. 3 del Disciplinare), è “la fornitura e l’installazione di strumentazioni ad alta tecnologia per costituire un’area laboratoriale medica per il potenziamento della didattica ed in particolare la gestione dell’apprendimento per la simulazione e la formazione sanitaria attraverso la realizzazione di un centro di simulazione dotato di attrezzature all’avanguardia, che consentiranno di gestire, registrare e valutare il training con simulazione in modo efficace, acquisendo audio, video e annotazioni, monitor paziente e dati del simulatore in un’unica interfaccia basata su Web”;

– il certificato camerale in possesso della controinteressata prevede come attività prevalente il “commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici (senza deposito)” e come attività secondaria “servizi di pulizia e disinfezione; pulizia di impianti e macchinari industriali; servizi di sanificazione”; nell’oggetto sociale, inoltre, è previsto “il commercio, in tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e private, e l’intermediazione commerciale nel settore sanitario. Potrà, pertanto, esercitare il commercio di materiali, attrezzature ed apparecchiature medicali, dei loro ricambi ed accessori, di presidi medico-chirurgici-sanitari e per medicazioni, di attrezzature ed apparecchiature ospedaliere e di laboratorio in genere, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, di prodotti chimici, reagenti e mezzi di contrasto, nonché, più in generale, di qualsiasi prodotto possa essere impiegato nel settore sanitario; – l’assistenza e la manutenzione di tutti i prodotti di cui sopra; – l’assunzione e la concessione di contratti di agenzia, rappresentanza, con o senza deposito, concessione e commissione di tutti i prodotti sopra indicati; – l’impianto e/o la gestione di stabilimenti tecnicamente organizzati per la produzione, la riparazione e la manutenzione di tutti i prodotti sopra indicati. La società potrà, inoltre, svolgere attività edilizia, sia nel settore pubblico che in quello privato, e, quindi, costruire, ricostruire, ristrutturare, vendere e gestire, anche mediante locazione o sublocazione, immobili di qualsiasi tipo e con qualsiasi destinazione. Nell’ambito dello svolgimento della predetta attività e per il conseguimento dello scopo che ne costituisce l’oggetto, la società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (…), commerciali ed industriali strumentali per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall’art. 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, aventi scopo analogo od affine al proprio”. 

2.3. La giurisprudenza consolidata in materia afferma che nell’impostazione del Codice dei contratti pubblici l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma. 

La sua utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5851; Consiglio di Stato, Sez. V, 15.11.2019, n. 7846; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 648; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2015, n. 4457).
Sul punto, la giurisprudenza (T.A.R., Roma, Sez. IV, n. 4371/2023; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6431/2019) ha inoltre affermato che:

a) l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO, aventi “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria”;

b) l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto;

c) “la corrispondenza contenutistica tra le attività oggetto di appalto e quelle oggetto di iscrizione, sebbene non debba intendersi in senso rigido come perfetta sovrapponibilità di contenuti, che condurrebbe ad una ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti, tuttavia va accertata secondo un criterio di proporzionalità e di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una visione complessiva delle prestazioni dedotte in contratto”.

2.4. … ha prodotto il proprio certificato camerale (doc. 10 della ricorrente), dal quale risulta, come detto, l’esercizio dell’attività principale di “commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici (senza deposito)”.

Al riguardo, occorre chiarire che a nulla rileva, ai fini dell’accertamento del possesso del requisito di idoneità professionale in questione, l’astratta possibilità di commercializzare “qualsiasi prodotto possa essere impiegato nel settore sanitario”, indicata nell’oggetto sociale.

Le indicazioni dell’oggetto sociale, invero, individuano solamente i settori, potenzialmente illimitati, nei quali l’impresa potrebbe astrattamente venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; id., Sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; id., Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796). 

2.5. Orbene, la riferita attività principale riportata nel certificato camerale della controinteressata, ad avviso del Collegio, non può ritenersi coerente con il complesso oggetto dell’appalto per cui è causa, per la dirimente ragione che quest’ultimo, a ben vedere, non richiede la mera fornitura di dispositivi medici…”

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