IL PROGETTISTA INCARICATO DI REDIGERE IL PROGETTO ESECUTIVO È UN PROFESSIONISTA ESTERNO, NON RIENTRANDO NELLA FIGURA DEL CONCORRENTE, DA CUI DERIVA CHE, LE NORME IN TEMA DI COMPOSIZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI, SI APPLICANO NEL CASO IN CUI SIANO QUESTI ULTIMI I PARTECIPANTI ALLA GARA.

TAR Lombardia Milano, Sez. I, 24.01.2022, n. 139

“…Sul punto, è opportuno richiamare il disposto di cui all’art. 59 c. 1 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. m), della L. n. 55/19, secondo cui, qualora le stazioni appaltanti ricorrano all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, “i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta”.

Con riferimento al caso di specie, “i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione”, sono stati fissati nell’art. 6 del Disciplinare, mentre l’art. 8 ha disciplinato il loro riparto, nel caso in cui il concorrente sia un’a.t.i. o un Consorzio, e richiedendo, in tal caso, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione.

II.2) Il progettista incaricato di redigere il progetto esecutivo è un professionista esterno, non rientrando nella figura del concorrente (C.S., Ad. Plen. 9.7.2020 n. 13, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 252/2021), da cui deriva che, le norme in tema di composizione dei raggruppamenti, si applicano nel caso in cui siano questi ultimi i partecipanti alla gara (C.S., Sez. V, 21.8.2020 n. 5164), laddove invece, come detto, i progettisti indicati dalle ricorrenti, non erano concorrenti.

La previsione della lex specialis, che ha stabilito il principio di equivalenza tra quote di qualificazione e di esecuzione, si applicava pertanto ai concorrenti che avessero partecipato, con le Modalità 2 o 3 cit., come raggruppamento temporaneo di imprese, i cui componenti, erano a tutti gli effetti “concorrenti”, diversamente da quanto ha avuto luogo nel caso di specie, in cui il raggruppamento incaricato della progettazione, non rivestiva invece tale qualifica.

III.1) Il Disciplinare avrebbe peraltro potuto prevedere, espressamente, che il principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si applicasse anche ai raggruppamenti di progettisti incaricati della progettazione, oltreché a quelli che abbiano partecipato in veste in concorrenti, in quanto in possesso della relativa qualificazione, ciò che non ha tuttavia avuto luogo.

L’art. 8.2 cit. non può peraltro essere interpretato estensivamente, nel senso di escludere le ricorrenti, per di più in presenza di uno scostamento ritenuto “minimo” dalla stessa difesa della stazione appaltante.

Per giurisprudenza costante, di fronte a più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, non può legittimamente aderirsi all’opzione che comporterebbe l’esclusione, dovendo essere invece favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16.7.2019, n. 9384).

III.2) L’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione, oltreché sulla necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto che in concreto eseguirà il servizio (C.S., sez. V, 26.9.2013, n. 4753), si giustifica con l’opportunità di impedire che le imprese si avvalgano del raggruppamento per aggirare le norme di ammissione alle gare, anziché per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie (C.S., Sez. IV, 1.8.2012, n. 4406), ciò che tuttavia, nel caso del progettista indicato, in quanto non concorrente, non può avere luogo, ciò che, ulteriormente, giustifica l’interpretazione restrittiva dell’art. 8.2 cit.

III.3) Da ultimo, non rileva la sentenza della Quinta Sezione Consiglio di Stato n. 5563 del 27.7.2021 invocata dalla difesa di Ferrovienord, avendo la stessa affermato “che il progettista indicato, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, debba nondimeno soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali”, ciò che ha infatti avuto luogo nel caso di specie in cui, il Raggruppamento di Progettisti incaricato, era in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli attinenti la progettazione nel suo complesso (ex artt. 6.2.a, e 6.3.b del Disciplinare), essendo invece stato escluso per la violazione, da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento, della regola della corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione…”

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