L’AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UN’UNICA BUSTA, CONTENENTE CUMULATIVAMENTE SIA I FILES DELL’OFFERTA ECONOMICA SIA QUELLI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPOSTO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE AD UN RISCHIO DI COMMISTIONE E DI CONDIZIONAMENTO. LA GARANZIA DI SEGRETEZZA DELL’OFFERTA ECONOMICA NELLE GARE CHE SI SVOLGONO MEDIANTE L’UTILIZZO DI PIATTAFORMA ON LINE NON PUÒ COMUNQUE PRESCINDERE DAL CORRETTO CARICAMENTO DELL’OFFERTA ECONOMICA NEL SISTEMA, ESSENDO IL REGOLARE INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIO PER GARANTIRE CHE L’ACCESSO E, DUNQUE, LA CONOSCIBILITÀ DELL’OFFERTA DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA PROCEDURA DI GARA, AVVENGA SOLO ALLA DATA E ALL’ORA DI SEDUTA DI GARA SPECIFICATA IN FASE DI CREAZIONE DELLA PROCEDURA.

TAR Lazio Roma, Sez. I, 17.02.2022, n. 1932

“…Né può dirsi, come opina l’istante, che tale errore non avrebbe determinato (nemmeno potenzialmente) alcun condizionamento della commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte.

Vale rilevare che anche nelle operazioni di gara con “inversione procedimentale” vige l’inderogabile prescrizione formale che impone l’inclusione della documentazione amministrativa in busta separata sia da quella contenente l’offerta tecnica, sia da quella contenente l’offerta economica.

La piattaforma telematica del Portale ANAS prevede – sul piano operativo ed anche nell’inversione procedimentale – che necessariamente sia preventivamente aperta la busta amministrativa, che poi viene “congelata” (con rinvio della disamina ad un momento successivo), per poi accedere alle altre due buste, tecnica ed economica.

L’applicativo informatico della stazione appaltante è stato infatti congegnato per le gare ex art. 133 comma 8 del Codice dei Contratti con una modalità che necessita di un preventivo “passaggio” avente ad oggetto la busta amministrativa.

Dal che la necessità di rispettare quanto prescritto dalla lex specialis circa la predisposizione e presentazione delle buste, proprio per evitare quel rischio (anche solo potenziale ed astratto) di condizionamento nella valutazione.

Come sinteticamente ritenuto in sede cautelare, anche nel caso de quo si dava infatti la possibilità di accedere alla busta di qualifica.

Invero, l’avvenuta presentazione di un’unica busta, contenente cumulativamente sia i files dell’offerta economica sia quelli della documentazione amministrativa, ha esposto la commissione giudicatrice ad un rischio di commistione e di condizionamento: infatti, la produzione dell’offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa ha fatto sì che il ribasso offerto dalla ricorrente fosse astrattamente conoscibile da qualsiasi utente munito delle credenziali di autenticazione per operare sulla piattaforma ovvero da parte di chiunque avesse avuto accesso alla documentazione di gara sin dalla prima seduta pubblica del 23 febbraio 2021.

Sul punto, per altro, la giurisprudenza ha univocamente affermato che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l’accesso e, dunque, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura.

Condivisibilmente la difesa di Anas richiama poi il principio generale di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione; ciò, a fortiori, per le gare gestite in forma informatica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante (TAR Bari n.1609/2018)...”

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