PER IL CONTINGENTAMENTO DEL NUMERO DI TITOLI DISPONIBILI – IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AVVENGA ALL’ESITO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA TRA GLI INTERESSATI, NON OGGETTO DI SPECIFICA DISCIPLINA NORMATIVA, LE REGOLE PROPRIE DI UN ORDINARIO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEVONO ESSERE DECLINATE IN RIGOROSO RISPETTO DEI CRITERI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ E PUBBLICITÀ CUI OGNI PROCEDURA SELETTIVA DEVE CONFORMARSI PER DIRSI CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Cons. St., Sez. V, 15.03.2022, n. 1811

Come esposto in precedenza, conformemente ai principi generali di matrice euro-unitaria in materia di servizi nel mercato interno, il … ha indetto una procedura di natura comparativa tra tutti gli operatori economici interessati ad offrire servizi di noleggio sul proprio territorio; all’esito della procedura gli operatori selezionati avrebbero ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dei servizi di noleggio.

Ritiene il Collegio che nel caso in cui – per il contingentamento del numero di titoli disponibili – il rilascio delle autorizzazioni avvenga all’esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi per dirsi conforme ai principi costituzionali dell’azione amministrativa (così come accade, ad esempio, per le procedure dirette a selezionare i concessionari di finanziamenti pubblici, sulle quali cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 208; V, 29 gennaio 2020, n. 727).

Ne segue quanto all’istituto del soccorso istruttorio (procedimentale ex art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, con portata generale), che l’amministrazione può certamente attivarsi per richiedere al privato istante di emendare eventuali errori o irregolarità presenti nella documentazione trasmessa, ma a condizione che non sia in questo modo alterata la par condicio tra i concorrenti.

Vanno qui richiamati i principi espressi dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9, sia pure relativamente ad una procedura concorsuale, secondo cui (punto 7.4.2. lett. a della sentenza) “si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” per cui – può dedursi – il soccorso istruttorio va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

2.4. Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, è possibile affermare che … non abbia assolto a quell’onere minimo di diligenza e cooperazione richiesto dall’avviso pubblico, avendo trasmesso una manifestazione di interesse che, per quanto in precedenza detto, era gravemente lacunosa e priva di quelle indicazioni essenziali che avrebbero consentito all’amministrazione di aver chiare le modalità con le quali l’operatore avrebbe svolto il servizio a beneficio della cittadinanza.

Il …., attivando il soccorso istruttorio, non ha solamente posto riparo ad una condotta negligente dell’operatore economico, ma gli ha consentito di fatto di rinnovare la manifestazione di interesse, per trasmetterne una completa di ogni dato; in questo modo, però, eludendo modalità e termini di presentazione della domanda – sui quale meglio si dirà esaminando l’appello del Comune di Firenze – a chiaro danno degli altri operatori che, cosci dei caratteri necessariamente selettivi della procedura, avevano impiegato la diligenza attesa presentando nei termini fissati una domanda completa, corrispondente in ogni punto alle richieste dell’avviso pubblico…”

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