Non è configurabile, in presenza di una precedente risoluzione per inadempimento, una fattispecie di esclusione automatica dalla gara. Il comma 5 lettera c-ter) dell’art. 80 cit. rimette invero espressamente allo scrutinio discrezionale della stazione appaltante la valutazione circa le ripercussioni delle pregresse vicende contrattuali che hanno riguardato l’impresa, ciò ai fini dell’affidabilità attuale della stessa

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 03.10.2022, n. 2173

“…La prospettazione della parte ricorrente, a parere del Collegio, non può essere seguita, non essendo configurabile, in presenza di una precedente risoluzione per inadempimento, una fattispecie di esclusione automatica dalla gara. Il comma 5 lettera c-ter) dell’art. 80 cit. rimette invero espressamente allo scrutinio discrezionale della stazione appaltante la valutazione circa le ripercussioni delle pregresse vicende contrattuali che hanno riguardato l’impresa, ciò ai fini dell’affidabilità attuale della stessa, stabilendo che: «5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: […] c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa». Peraltro, la valutazione posta in essere dalla stazione appaltante può essere sindacata dal Giudice Amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici quali la carenza di motivazione, l’irragionevolezza, l’illogicità manifesta e il travisamento del fatto decisivo. In tal senso si esprime del resto compatta la giurisprudenza amministrativa: «[…] con riferimento all’annotazione presente nel casellario ANAC relativo alla risoluzione comminata dagli Ospedali Riuniti di Ancona […] tale evenienza è stata dichiarata […] in sede di istanza di partecipazione alla gara, ma non è stata ritenuta rilevante dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione […]. Si tratta di una decisione afferente alla discrezionalità amministrativa della stazione appaltante, il cui giudizio può essere contestato solo se la motivazione adottata risulti altamente illogica ed irrazionale» (TAR Lazio, Roma, III, 21 marzo 2022 n. 3197); «La valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è espressione di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante che può essere censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti (oltre che, naturalmente, per carenza della motivazione)» (Consiglio di Stato, V, 12 aprile 2021 n. 2922); «La causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-ter ), d.lgs. n. 50/2016 non consegue automaticamente alla semplice constatazione dell’esistenza di una pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento pronunciata nei confronti del concorrente, ma presuppone l’accertamento da parte della Stazione appaltante che tale risoluzione sia scaturita da “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto”, accertamento che la Stazione appaltante conduce secondo criteri di ampia discrezionalità attraverso valutazioni tendenzialmente insindacabili dal giudice se non in presenza di macroscopici profili di illogicità o di travisamento del fatto» (TAR Lombardia, Brescia, I, 10 febbraio 2021 n. 143; cfr: TAR Toscana, Firenze, I, 21 dicembre 2018 n. 1679).

Non sussisteva pertanto, nel caso di specie, alcuna esclusione vincolata da disporre nei confronti della controinteressata.

4.1.3. Stabilito che, per quanto sopra esposto, la pregressa vicenda risolutoria imponeva alla stazione appaltante una valutazione discrezionale…”

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