IL SEQUESTRO PREVENTIVO NON PUÒ RICOMPRENDERSI TRA LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 5 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016
TAR Puglia Lecce, Sez. I, 05.04.2022, n. 552
“…Con riferimento alla questione se l’esistenza di un provvedimento di sequestro penale integri o meno una fattispecie di grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), il Collegio osserva che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 291 del 14 gennaio 2019 ha ritenuto che “per quanto attiene al caso dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), l’esistenza di un provvedimento di sequestro penale delle quote non appare integrare alcuna delle fattispecie contemplate dalla predetta disposizione, posto che: a) non prefigura carenze significative nella esecuzione di precedente contratto; b) non concreta tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) non attiene alla ipotesi delle dichiarazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione e dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione (posto che, nella specie, il sequestro de quo era successivo alla formalizzazione dell’offerta); d) non integra alcuna delle altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico. (…) La conclusione è ulteriormente corroborata dall’orientamento dell’ANAC (Deliberazione n. 92/2012), secondo cui “il provvedimento di sequestro non comporta la perdita di idoneità soggettiva alla prosecuzione dell’attività di impresa, e non è ex se idoneo a determinare la decadenza automatica della società dai rapporti giuridici in essere inter partes””. Questi principi sono stati confermati dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2245 del 2 aprile 2020, allorché ha statuito che “il sequestro preventivo non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità dell’operatore economico”. Nello specifico, quanto alla mancata dichiarazione del sequestro preventivo delle quote societarie per presunte violazioni tributarie – sequestro comunque risultante dalla visura camerale -, va per completezza evidenziato che la giurisprudenza ha escluso, la rilevanza dell’omessa dichiarazione di tale fattispecie e la sua idoneità a costituire di per sé causa di esclusione, ritenendo che si tratti di omissione non direttamente riconducibile all’affidabilità nello svolgimento dell’attività professionale e alla lealtà nel rapporto contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 14/06/2021, n. 4574). È stato precisato dalla giurisprudenza che il concetto di “grave illecito professionale” costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato e che la norma ha carattere esemplificativo, non descrive la fattispecie astratta in maniera esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, che utilizza allo scopo elementi o criteri extragiuridici. La norma, in altri termini, rimette alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l’individuazione di inadempienze tali da minare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti (Cons. Stato, Sez. III, 11/06/2019, n. 3908; Cons. Stato, Sez. III, 02/04/2020, n. 2245; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 21/09/2020, n. 564). In conclusione, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che ricorresse una fattispecie di grave illecito professionale, ex comma 5, lett. c) dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, in quanto il sequestro preventivo delle quote societarie di per sé non rivela carenze significative nella esecuzione di precedente contratto e non integra alcuna delle altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, tanto più, nel caso in esame, in ragione delle circostanze di seguito precisate...”