La richiesta di estensione temporale della garanzia, nell’ipotesi che la procedura di gara non risulti ancora conclusa e, nel frattempo, sia cessata l’efficacia temporale della medesima, costituisce mera facoltà della stazione appaltante e non un obbligo indefettibile, di talché deve escludersi un effetto inficiante sul provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato.

TAR Campania Napoli, Sez. V, 27.06.2022, n. 4355

“…Infine, non persuade l’ultima censura afferente alla mancata copertura delle garanzie fideiussorie per scadenza del relativo periodo di efficacia, alla luce del precedente conforme di questo T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, n. 1975/2022.

L’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: “La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”. Nel caso di specie il disciplinare di gara (pag. 11) disponeva che “in caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa potrà…7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.

Come chiaramente evincibile dal citato art. 93, la richiesta di estensione temporale della garanzia, nell’ipotesi che la procedura di gara non risulti ancora conclusa e, nel frattempo, sia cessata l’efficacia temporale della medesima, costituisce mera facoltà della stazione appaltante e non un obbligo indefettibile, di talché deve escludersi un effetto inficiante sul provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato.

Non appare pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale indicato nel ricorso (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3190/2020) che, invero, ha riguardato una questione differente, costituita dalla legittimità della tardiva richiesta di escussione di una cauzione provvisoria (per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario) con termine di efficacia scaduto in quanto non rinnovato, qualora l’amministrazione non abbia chiesto l’estensione ai sensi del citato art. 93, comma 5. Ed invero, in quella fattispecie, la mancata tempestiva richiesta di rinnovo da parte dell’amministrazione è stata ritenuta dai giudici di seconde cure non già infirmante la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, ma valorizzata ai fini della esclusione del potere di escussione. A sostegno della ermeneutica tracciata – che cioè il decorso del termine di efficacia della cauzione provvisoria non determini la caducazione/decadenza delle offerte economiche delle imprese partecipanti con conseguente illegittimità della procedura di gara – depone il quadro normativo; difatti, dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (“L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”) e dal citato art. 93, comma 5, si ricava che il termine di validità della cauzione è generalmente equiparato a quello di irrevocabilità dell’offerta e, in entrambi i casi, è previsto in centottanta giorni o nel diverso termine indicato dal bando, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa. Tuttavia, detto vincolo non significa che l’offerta decada ex lege decorso il termine, ma solo che l’offerente può svincolarsi da essa (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4019/2010; T.A.R. Lazio, Roma, n. 10085/2017)…”

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