L’applicazione dell’art. 119, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 il quale disporrebbe espressamente che “in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Va però rilevato che la norma in argomento è stata integralmente abrogata ad opera dell’art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016, sicché la rilevata discordanza tra l’importo complessivo offerto e il ribasso percentuale indicato, rende l’offerta della ricorrente effettivamente indeterminata e indeterminabile perché il contrasto tra i dati dell’offerta non è superabile mediante il ricorso ad un criterio che consenta di accordare prevalenza all’una o all’altra indicazione. Per costante giurisprudenza, il soccorso procedimentale è ammissibile solo ove abbia ad oggetto l’acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2020, n. 1225; cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.680/2020).

TAR Lazio Roma, Sez. V, 12.07.2022, n. 9531

“…Ciò precisato, la tesi della ricorrente muove dall’assunto di aver addizionato ai prezzi unitari di cui alla Lista delle Categorie, pari ad € 597.072,44, l’importo di € 35.338,40, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così offrendo un importo complessivo di € 632.409,45, corrispondente ad un ribasso del 38,099%, calcolato sui soli lavori (di € 964.560,25) soggetti a ribasso (€ 964.560,25 – 38,099% = € 597.072,44).

Sicché, mediante una ricostruzione aritmetica (che, peraltro, non appare esatta al centesimo come dovrebbe essere, con ogni conseguenza in ordine all’attendibilità del calcolo), risulterebbe che il prezzo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, sarebbe pari a € 597.072,44.

6. Da quanto sopra si ricava che l’operazione compiuta dalla ricorrente è errata atteso che l’importo globale soggetto a ribasso non può ricomprendere pacificamente gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

La ricorrente, infatti, sottrae dall’importo globale offerto – il quale peraltro è inferiore di 20.000,00 euro rispetto a quello derivante dalla somma dei singoli importi – i predetti oneri, non soggetti a ribasso. Epperò, il paragrafo 21.2 del disciplinare esclude detta possibilità, prevedendo espressamente, alla lettera b sopra richiamata, che “in calce all’ultima pagina della lista deve essere indicato il prezzo globale offerto, non superiore all’importo soggetto a ribasso posto a base di gara, determinato dalla somma dei prodotti indicati nella settima colonna della lista, nonché il conseguente ribasso percentuale. Il prezzo globale ed il ribasso dovranno essere espressi in cifre ed in lettere»

Tale ricostruzione non tiene conto di un presupposto indefettibile, e cioè che gli oneri della sicurezza non compaiono in alcuna parte dell’allegato B1 dell’offerta della ricorrente, recante la lista di prezzi unitari. In altri termini, è evidente che il prezzo determinato dalla ricorrente mediante lista prezzi unitari e poi riportato nell’allegato B era ed è al netto degli oneri di sicurezza, sicché la ricostruzione data dalla ricorrente, presuppone che gli oneri della sicurezza siano solo figurati e non reali.

7. La ricorrente invoca poi l’applicazione dell’art. 119, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 il quale disporrebbe espressamente che “in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Va però rilevato che la norma in argomento è stata integralmente abrogata ad opera dell’art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016, sicché la rilevata discordanza tra l’importo complessivo offerto e il ribasso percentuale indicato, rende l’offerta della ricorrente effettivamente indeterminata e indeterminabile perché il contrasto tra i dati dell’offerta non è superabile mediante il ricorso ad un criterio che consenta di accordare prevalenza all’una o all’altra indicazione.

Né è possibile ricondurre la fattispecie in esame ad una ipotesi di evidente errore materiale, perché ciò presupporrebbe la perfetta congruenza dei dati da emendare, mentre invece -come sopra rilevato – la somma dei prezzi indicati dalla ricorrente nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori reca l’importo complessivo di euro 632.429,45, dunque diverso e perfino superiore (di euro 20.000,00) rispetto all’offerta economica indicata in numeri e lettere.

Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “l’errore materiale direttamente emendabile dall’amministrazione è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Deve allora ritenersi che la Stazione Appaltante abbia agito correttamente, non essendo di fatto ricostruibile ed individuabile con certezza l’effettiva volontà dell’offerente.

8. Quanto alla doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente lamenta il mancato ricorso al soccorso istruttorio c.d. procedimentale al fine di superare la predetta discordanza, va rilevato che, per costante giurisprudenza, lo stesso è ammissibile solo ove abbia ad oggetto l’acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2020, n. 1225; cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.680/2020). Nel caso di specie, al contrario, il soccorso procedimentale avrebbe violato i dedotti limiti di ammissibilità, posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio avrebbe costituito una modifica dell’offerta economica presentata, poiché sarebbe stato necessario apportare dati correttivi o manipolativi per fare quadrare la ricostruzione aritmetica postulata dalla ricorrente la quale, come detto, è fondata su dati non congruenti stante il rilevato margine di differenza di € 20.000, con ogni conseguenza in ordine all’attendibilità del calcolo prospettato…”

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