Si tratta, con ogni evidenza, della carenza di un elemento essenziale dell’offerta (relativamente alla valutabilità del requisito), sicché correttamente la Commissione ha ritenuto preclusa l’attribuzione del relativo punteggio. Correttamente, altresì, è stata esclusa la possibilità di procedere ad una integrazione, a mezzo del soccorso istruttorio: come è noto, infatti, l’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 ne preclude l’attivazione per elementi comechessia “afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”, sull’ovvio presupposto che la proposta negoziale è insuscettibile di essere alterata o modificata all’esito della sua formulazione, al fine di salvaguardare la trasparenza della procedura evidenziale e la parità di condizioni fra gli operatori economici in competizione (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n.1030). Gli unici margini di intervento in via di soccorso (di là dalla ipotesi del mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi e senz’altro emendabile) riguardano i chiarimenti privi di carattere integrativo, preordinati alla esatta interpretazione della effettiva volontà del partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

Cons. St., Sez. V, 16.08.2022, n. 7138

“…Importa precisare che il disciplinare prevedeva, ai fini del conseguimento del punteggio tabellare in questione, l’onere per il concorrente non solo di “dichiarare” il possesso del requisito esperienziale, ma specificamente di allegare “adeguata documentazione a dimostrazione” dello stesso.

Nel caso di specie è incontestato che l’appellante non avesse allegato alcuna documentazione a supporto della dichiarazione, privando, con ciò, l’offerta tecnica dei necessari elementi di apprezzamento e di valutazione a supporto della valutazione della Commissione di valutazione.

Si tratta, con ogni evidenza, della carenza di un elemento essenziale dell’offerta (relativamente alla valutabilità del requisito), sicché correttamente la Commissione ha ritenuto preclusa l’attribuzione del relativo punteggio.

Correttamente, altresì, è stata esclusa la possibilità di procedere ad una integrazione, a mezzo del soccorso istruttorio: come è noto, infatti, l’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 ne preclude l’attivazione per elementi comechessia “afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”, sull’ovvio presupposto che la proposta negoziale è insuscettibile di essere alterata o modificata all’esito della sua formulazione, al fine di salvaguardare la trasparenza della procedura evidenziale e la parità di condizioni fra gli operatori economici in competizione (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n.1030).

Gli unici margini di intervento in via di soccorso (di là dalla ipotesi del mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi e senz’altro emendabile) riguardano i chiarimenti privi di carattere integrativo, preordinati alla esatta interpretazione della effettiva volontà del partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

Vale del resto, come correttamente ribadito dal primo giudice, il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, “in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio” (Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331)…”

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