Richiamo Sentenza
Il passOE dell’impresa ausiliaria prodotto entro il termine di presentazione delle offerte, non contenendo il relativo codice, non consentiva alla stazione appaltante di verificare la sussistenza dei requisiti necessari in capo alla ridetta impresa, donde la legittima – rectie doverosa in ragione delle anzidette previsioni – attivazione del soccorso istruttorio. Ciò in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Collegio, secondo cui il passOE, ben lungi dal costituire un elemento essenziale della domanda, ne rappresenta un elemento formale la cui mancanza conduce alla legittima richiesta di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante...Al riguardo il Collegio ritiene dirimente l’inutile decorso del termine perentorio assegnato dal Rup in quanto la società ricorrente, contravvenendo ai canoni di diligenza e al principio di autoresponsabilità che devono informare la condotta degli operatori economici nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, non soltanto ha omesso di produrre, nei termini perentori assegnati, il documento richiesto, ma ha altresì omesso, nei ridetti termini, di rappresentare alla stazione appaltante le circostanze impedienti...”
TAR Puglia Lecce, Sez. II, 05.02.2024, n. 166
“…Il disciplinare di gara, e dunque la lex specialis costituente atto di auto-vincolo, prevedeva la produzione, in caso di avvalimento, del passOE dell’impresa ausiliaria, quale documentazione a corredo dell’offerta.
Il passOE dell’impresa ausiliaria prodotto entro il termine di presentazione delle offerte, non contenendo il relativo codice, non consentiva alla stazione appaltante di verificare la sussistenza dei requisiti necessari in capo alla ridetta impresa, donde la legittima - rectie doverosa in ragione delle anzidette previsioni - attivazione del soccorso istruttorio. Ciò in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Collegio, secondo cui il passOE, ben lungi dal costituire un elemento essenziale della domanda, ne rappresenta un elemento formale la cui mancanza conduce alla legittima richiesta di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.
Ebbene l’amministrazione, in osservanza del disciplinare di gara e nel rispetto dell’art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ha assegnato un termine perentorio entro il quale, a pena di esclusione, l’impresa ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione mancante, ovvero il passOE dell’impresa ausiliaria corredato dal relativo codice.
Al riguardo il Collegio ritiene dirimente l’inutile decorso del termine perentorio assegnato dal Rup in quanto la società ricorrente, contravvenendo ai canoni di diligenza e al principio di autoresponsabilità che devono informare la condotta degli operatori economici nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, non soltanto ha omesso di produrre, nei termini perentori assegnati, il documento richiesto, ma ha altresì omesso, nei ridetti termini, di rappresentare alla stazione appaltante le circostanze impedienti.
Queste ultime, infatti, venivano partecipate solo successivamente nell’ambito del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, tardivamente fornito per stessa ammissione della società ricorrente che ha imputato il ritardo a sue proprie problematiche tecniche.
Da ciò consegue la legittima esclusione dell’impresa ricorrente, essendo il rispetto del termine assegnato per la regolarizzazione ovvero l’integrazione della documentazione prodotta determinante al fine di evitare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di aggiudicazione, e tanto in ragione del fatto che l’istituto in esame rappresenta, come noto, un punto di equilibrio tra i principi della par condicio competitorum e del favor partecipationis...”