GLI ACCERTAMENTI D’UFFICIO DISCIPLINATI DALL’ART. 43, COMMA 1, D.P.R. 445/2000, COME NOVELLATO DAL CITATO ART. 15 DELLA L. 183/2011, RIGUARDANO TUTTE LE IPOTESI DI INFORMAZIONI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R., DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CHE GLI ARTT. 41 E 42 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONSENTONO AI CONCORRENTI DI UTILIZZARE PER COMPROVARE I REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-PROFESSIONALE, SALVO VERIFICA SUCCESSIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, AI SENSI DELL’ART. 48 COMMI 1 E 3, SENZA CHE POSSA IN ALCUN MODO RILEVARE LA “SPECIALITÀ” DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

TAR Campania Salerno, Sez. I, 31.01.2022, n. 256

“…Ai fini della comprova del requisito di cui al par. 7.3 del disciplinare di gara, avendo la ricorrente presentato un circostanziato elenco dei servizi analoghi svolti, l’Amministrazione avrebbe ben potuto riscontrare tali informazioni direttamente presso l’Amministrazione destinataria delle prestazioni, secondo la previsione di cui all’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, applicabile anche alle procedure di gara; afferma infatti il Consiglio di Stato: “il Collegio osserva che il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l’uso. Sicché non può che trovare applicazione anche l’innovazione introdotta con l’art.15 della legge 183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma all’art. 40: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47>> ed all’articolo 43 ha sostituito il comma 1 col seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato».

E’ evidente, ad una lettura unitaria delle norme in questione, che gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2013, n. 4785)…”

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