La modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 31.10.2022, n. 2392

“…In ordine alla doverosità della indicazione dei costi della manodopera è sufficiente fare rinvio alle norme dettate dal codice degli appalti sopra richiamate; parimenti, anche la legge di gara – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – dispone l’esclusione in caso di omessa indicazione dei costi della manodopera: la sanzione prevista all’art. 17 del disciplinare al comma 3 si riferisce a tutti gli elementi dell’offerta economica, e tra questi anche alla stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, indicata alla lettera d).

In ogni caso, quest’ultimo aspetto non assume rilievo decisivo: la giurisprudenza è, invero costante nell’affermare, anche in ipotesi in cui la legge di gara neppure specifichi l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente, che la mancata indicazione separata e distinta dei costi della manodopera (così come degli oneri interni) “è strutturata (proprio in ragione della specifica responsabilizzazione dichiarativa del concorrente e della agevolazione delle corrispondenti verifiche rimesse alla stazione appaltante) come una componente essenziale dell’offerta economica, presidiata da una clausola espulsiva” (Consiglio di Stato sez. V, 08/04/2021, n.2839; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1526; Cons. Stato, Ad.Plen., sent. n. 7 e n. 8 del 2 aprile 2020; Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18).

10.4 Per pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (v., ex plurimis, Cons. Stato sez. V, n. 7943, n. 6462, n. 1449 del 2020; v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 7).

Questi principi valgono, a maggior ragione nel caso di specie in cui la quantificazione dei costi della manodopera è stata inammissibilmente effettuata, per la prima volta, in sede di giustificazioni, con conseguente modifica, a posteriori, dell’offerta…”

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