Non sarebbe stata, quindi, sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio, vale a dire la mera possibilità di esercitare in astratto l’attività “coerente” in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, ma si sarebbe richiesto secondo quanto chiarito dal Tribunale un ulteriore elemento, individuato nell’effettivo esercizio di “attività coerenti”E’ stato affermato che “l’inerenza all’oggetto della gara, richiesta dalla lex specialis, non significava infatti corrispondenza assoluta (id est: intesa quale perfetta sovrapponibilità) tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto, ma quale congruenza contenutistica (sussistente nel caso di specie), secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, “attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento” (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)”.

Cons. St., Sez. III, 07.12.2022, n. 10763

“…4.3. Tanto premesso, l’oggetto della controversia riguarda, in particolare, il requisito d’idoneità professionale indicato ai fini della partecipazione alla gara dall’art. VII.01, lett. a), del disciplinare, consistente nell’“iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.

5. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato diffusamente l’orientamento prevalente in giurisprudenza sulla valenza dell’iscrizione camerale, che per il codice degli appalti costituisce un requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016) – precisando altresì che la sua utilità sostanziale è quella di consentire la partecipazione dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto della gara – ha accolto la doglianza di Tecno Parking, statuendo che la formulazione della lex specialis nel caso di specie “non risulta nel concreto coerente, ai fini del possesso del requisito d’idoneità professionale”.

5.1. Più in particolare, il primo giudice ha ritenuto non sufficiente “la sola iscrizione alla Camera di Commercio e, dunque, la mera possibilità di esercitare in astratto l’attività coerente, in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto”, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dall’”effettivo” esercizio di attività “coerenti”.

Non sarebbe stata, quindi, sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio, vale a dire la mera possibilità di esercitare in astratto l’attività “coerente” in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, ma si sarebbe richiesto secondo quanto chiarito dal Tribunale un ulteriore elemento, individuato nell’effettivo esercizio di “attività coerenti”.

6. Ad avviso del Collegio la sentenza gravata risulta immune dai vizi dedotti con l’atto d’appello.

6.1. Come ha chiarito questa Sezione con la sentenza n. 3358 del 2021, la giurisprudenza ha dato una lettura “sostanzialistica” (….) della questione concernente l’inerenza del certificato camerale all’oggetto del contratto.

E’ stato affermato che “l’inerenza all’oggetto della gara, richiesta dalla lex specialis, non significava infatti corrispondenza assoluta (id est: intesa quale perfetta sovrapponibilità) tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto, ma quale congruenza contenutistica (sussistente nel caso di specie), secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, “attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento” (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)”.

6.2. Per la prevalente giurisprudenza, è connessa la questione relativa ai ‘codici Ateco’, aventi preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese: profilo che, nel caso di specie, risulta immune da censure solo se considerato in astratto.

6.3. Il punto centrale della censura è, dunque, quello relativo al contenuto dell’idoneità del requisito professionale, strettamente collegato al dato esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, per cui deve, tra l’altro, essere posseduto personalmente dall’operatore e non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi), in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro (Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1667).

6.4. Ad avviso del Collegio, la riportata motivazione risulta esente dai profili di censura dedotti con il mezzo in esame.

7. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che la Sezione condivide e alla quale intende dare continuità, nell’impostazione del codice degli appalti pubblici l’iscrizione camerale è, in generale, assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnicoprofessionale e quella economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di consentire la partecipazione dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto della gara (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5257)…”

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