le dichiarazioni tutte prodotte durante la procedura di appalto ad integrazione delle precedenti rese ai fini dell’ammissione alla gara avrebbero meritato, ciascuna e in una visione d’insieme, una opportuna ponderata valutazione da parte dell’Amministrazione che, pur essendosi premurata di completare l’istruttoria chiedendo agli operatori economici concorrenti un aggiornamento delle situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80 c.c.p., non ha poi dato alcun conto delle dichiarazioni prodotte, né si è espressa su di esse neanche con una sintetica motivazione, mentre la pregnanza degli eventi dichiarati, come sopra delineato, avrebbe richiesto da parte di -OMISSIS- una appropriata motivazione circa le ragioni della loro ritenuta non rilevanza ai fini dell’aggiudicazione

Cons. St., Sez. III, 12.12.2022, n. 10936

“…5.2. L’appellante censura, altresì, la positiva valutazione di -OMISSIS- che in ordine alla sussistenza di alcuni provvedimenti emessi dall’AGCM si limita a specificare che “tali provvedimenti sono stati impugnati e comunque sono relativi ai settori “pulizia immobili” e “facility management”, diversi dallo specifico settore oggetto del presente appalto”.

Orbene, anche in questo caso la valutazione di -OMISSIS- appare sufficientemente motivata ove si consideri proprio la indicata circostanza dell’impugnazione e quindi della non definitività dei provvedimenti sanzionatori e il diverso oggetto degli appalti; e ciò tenuto conto che l’impugnazione è stata poi accolta da questo Consiglio di Stato; che gli illeciti anticoncorrenziali risalgono ad oltre un triennio rispetto alla procedura di gara in questione, da computarsi a ritroso dalla data del bando, dovendosi attribuire rilevanza ai fatti dalla data di commissione degli illeciti sanzionati (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6233/2021), perché gli illeciti professionali risalenti ad oltre un triennio non possono più risultare idonei a dimostrare l’inaffidabilità dell’operatore (cfr. Corte di Giustizia UE, sez, IV, 24 ottobre 2018, C-124/2017).

5.3.- Quanto al secondo profilo di censure il ricorso è fondato.

Nella pendenza del procedimento di gara, il RTI appellato ha presentato, successivamente al verbale di ammissione -OMISSIS- (rispettivamente in data -OMISSIS- e -OMISSIS-), due dichiarazioni di aggiornamento dei requisiti di cui all’art. 80 c.c.p., la prima spontaneamente e la seconda a seguito di espressa richiesta di un aggiornamento da parte di -OMISSIS-.

In particolare, -OMISSIS- con dichiarazione del -OMISSIS-, ha riferito della sussistenza di procedimenti penali pendenti per abuso di ufficio, manovre speculative su merci e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a carico di soggetti che occupano posizioni sensibili nella ditta, -OMISSIS-.

Stante la necessità di addivenire alla stipula dell’accordo quadro per il lotto 3, -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-, ha richiesto al raggruppamento primo in graduatoria, al fine di riattivare i controlli sui requisiti, se fossero intervenute delle variazioni ai requisiti di partecipazione. Con dichiarazione del -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava la sussistenza di n. 10 provvedimenti di esclusione da gare pubbliche riportati negli anni -OMISSIS-, nonché di una sanzione irrogata da ANAC pari a 6 mesi di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

-OMISSIS- dichiarava a sua volta l’applicazione di una penale superiore all’1% del valore del contratto da parte del Comune di Roma e la risoluzione contrattuale disposta da -OMISSIS- a carico di -OMISSIS-.

Con Determinazione del Direttore del Dipartimento -OMISSIS- -OMISSIS- aggiudicava il servizio a -OMISSIS-, dando atto che:

– è stato “verificato con esito positivo il requisito di capacità economico finanziaria, relativamente al Rti -OMISSIS-/-OMISSIS- /-OMISSIS-, giusto verbale agli atti”;

– è stato “verificato il compimento di tutti gli atti istruttori”;

– “sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Rti -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, pertanto l’aggiudicazione dell’accordo quadro risulta già efficace”.

-OMISSIS- contesta un’omessa rinnovata valutazione ai sensi dell’art. 80 c.c.p. da parte della stazione appaltante, non ritenendo possibile dare spazio alle argomentazioni di -OMISSIS- e -OMISSIS- secondo cui le dichiarazioni di aggiornamento sono da intendersi valutate (nel senso della loro irrilevanza) con la dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione.

Sostiene l’appellante che l’Amministrazione, che non ha neanche richiamato nel verbale di aggiudicazione le dichiarazioni rese ad integrazione dagli operatori economici, ha effettuato soltanto i “controlli” previsti dall’art. 32, co 7, c.c.p., che sono strettamente funzionali alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, e non anche alla valutazione degli illeciti professionali prevista dall’art. 80, co 5. c.c.p…

Orbene, il Collegio osserva che i fatti dichiarati appaiono di particolare delicatezza e avrebbero meritato un focus attento su ciascuno di essi oltre che una loro complessiva valutazione d’insieme.

Si fa così riferimento, ad esempio:

alla gravità dei reati segnalati da -OMISSIS- che, ancorché nella fase delle indagini preliminari, afferiscono ad odiose ipotesi delittuose che pesano fortemente sulla correttezza delle procedure contrattuali e sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra operatore economico concorrente e stazione appaltante;

– all’irrogazione di 10 provvedimenti di esclusione a carico di -OMISSIS- nell’arco di un solo biennio, che potrebbe rappresentare la spia di una situazione patologica che come tale doveva essere considerata;

– alla sanzione irrogata da ANAC a carico di -OMISSIS-, pari a 6 mesi di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

A riguardo il Tar ha ritenuto che “La sanzione interdittiva disposta da Anac (…) è stata dichiarata dalla società in occasione dell’aggiornamento sul possesso dei requisiti reso nel mese di -OMISSIS- e che il Consiglio di Stato – adito dall’interessata – aveva tuttavia disposto la sospensione della misura sanzionatoria e l’oscuramento della relativa iscrizione nel casellario; all’epoca della dichiarazione, pertanto, la sanzione non risultava efficace e non poteva produrre alcun effetto”. Tuttavia, all’esito del contenzioso che ha interessato l’interdittiva ANAC -OMISSIS- (contenzioso definito dalla sentenza SS. UU. -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso la sentenza di questo Consiglio di Stato -OMISSIS- cit.), ANAC ha provveduto ad una nuova iscrizione della sanzione interdittiva a decorrere dal -OMISSIS-, mentre la misura cautelare è stata disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-, come si legge nella stessa dichiarazione di -OMISSIS-, sicché prima di quella data, e nella pendenza della procedura di gara, l’interdittiva ha comunque prodotto i propri effetti, interrompendo la continuità del possesso dei requisiti.

Da quanto sopra esposto si ricava che le dichiarazioni tutte prodotte durante la procedura di appalto ad integrazione delle precedenti rese ai fini dell’ammissione alla gara avrebbero meritato, ciascuna e in una visione d’insieme, una opportuna ponderata valutazione da parte dell’Amministrazione che, pur essendosi premurata di completare l’istruttoria chiedendo agli operatori economici concorrenti un aggiornamento delle situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80 c.c.p., non ha poi dato alcun conto delle dichiarazioni prodotte, né si è espressa su di esse neanche con una sintetica motivazione, mentre la pregnanza degli eventi dichiarati, come sopra delineato, avrebbe richiesto da parte di -OMISSIS- una appropriata motivazione circa le ragioni della loro ritenuta non rilevanza ai fini dell’aggiudicazione…”

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