IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON HA UN AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATO, DOVENDOSI RITENERE LO STESSO NON OPERANTE CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MINIMI COMUNQUE IMPOSTI DALLA LEX SPECIALIS: «LADDOVE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SI LIMITI A PRESCRIVERE CARATTERISTICHE TECNICHE BEN PRECISE DELL’IMPIANTO DA REALIZZARE, AVENDO DI MIRA LO SCOPO A CUI ESSO È DESTINATO E NON GLI SPECIFICI PRODOTTI DA OFFRIRE, INVOCARE IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER GIUSTIFICARE DEROGHE AI REQUISITI MINIMI IMPOSTI DALLA LEGGE DI GARA INTRODURREBBE UNA SORTA DI CONNOTAZIONE ANARCHICA DELLA SELEZIONE E, IN DEFINITIVA, UN’INAMMISSIBILE INDETERMINATEZZA CHE VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, FONDATO SULL’OGGETTIVITÀ DELLE REGOLE DELLA SELEZIONE
TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 02.05.2022, n. 967
Non si rendeva inoltre necessaria una specifica clausola di esclusione per estromettere l’offerta non coerente con il monte ore minimo indicato dalla lex specialis. Ciò in quanto, come acclarato da giurisprudenza costante e condivisa dal Collegio, la carenza dei requisiti minimi di idoneità della prestazione offerta indicati nella legge di gara costituisce causa di esclusione pur in difetto di un’espressa previsione in tal senso, configurandosi in siffatta ipotesi il venir meno di un elemento essenziale alla formazione dell’accordo contrattuale: «Come è noto, le caratteristiche essenziali e indefettibili – ossia i requisiti minimi – delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis della gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso» (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260; cfr. ex plurimis: Tar Lombardia, Milano, IV, 14 gennaio 2019 n. 66; ibidem, II, 13 dicembre 2021 n. 2799); «Le difformità essenziali dell’offerta tecnica tali da rilevare l’inadeguatezza del prodotto proposto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione Appaltante comportano necessariamente l’esclusione dell’offerente dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio. Viene, in tal caso, a determinarsi la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto da cui deriverebbe necessariamente, oltre a un nocumento per la Stazione Appaltante, anche una chiara lesione del principio di par condicio partecipationis» (TAR Campania, Napoli, III, 23 luglio 2020 n. 3259; cfr.: Consiglio di Stato, III, 21 ottobre 2015 n. 4804).
1.4. La ricorrente sosteneva altresì l’equivalenza della propria offerta (“l’erogazione di un servizio ottimale”, pag. 12 del ricorso) alla prescrizione della lex specialis, pur avendo indicato un monte ore inferiore a quello richiesto dal Capitolato.
L’argomento non è condivisibile. Il principio di equivalenza è infatti previsto dall’art. 68 D. Lgs. 50/2016 esclusivamente per le specifiche tecniche del prodotto o del servizio prescritte dalla stazione appaltante. In tali specifiche non rientra il monte ore lavorativo, che costituisce un criterio identificativo in termini quantitativi della prestazione richiesta e, ove configurato dalla Stazione Appaltante come inderogabile, a maggior ragione in un servizio ad alta intensità di manodopera (quale risulta quello oggetto di causa), non ammette equivalenti di sorta.
Peraltro, anche con riferimento alle specifiche tecniche, il principio di equivalenza non ha un ambito di applicazione generalizzato, dovendosi ritenere lo stesso non operante con riferimento ai requisiti minimi comunque imposti dalla lex specialis: «Laddove l’Amministrazione aggiudicatrice si limiti a prescrivere caratteristiche tecniche ben precise dell’impianto da realizzare, avendo di mira lo scopo a cui esso è destinato e non gli specifici prodotti da offrire, invocare il principio di equivalenza per giustificare deroghe ai requisiti minimi imposti dalla legge di gara introdurrebbe una sorta di connotazione anarchica della selezione e, in definitiva, un’inammissibile indeterminatezza che violerebbe il principio di par condicio tra i concorrenti, fondato sull’oggettività delle regole della selezione» (T.A.R. Campania, Napoli, I, 5 novembre 2021 n. 7036; cfr.: TAR Lazio, Roma, I, 28 gennaio 2021 n. 1202; TAR Lazio, Latina, I, 9 dicembre 2020 n. 465)…”