Al riguardo, in forza dell’art. 53, comma 6, del Codice degli appalti pubblici, la necessità di verificare sia la correttezza della valutazione dell’offerta della controinteressata, sia la conformità della offerta stessa alla lex specialis di gara e sia ancora la eventuale, connessa sussistenza in genere dei presupposti per un sovvertimento dell’esito della gara rende la pretesa di salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali recessiva rispetto all’esigenza di difendere l’interesse al legittimo andamento della procedura di gara.
TAR Campania Napoli, Sez. V, 09.01.2023, n. 196
“…Giova premettere che l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, con tratti di specialità rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, prevede che l’accesso agli atti delle gare per l’affidamento di contratti pubblici sia azionabile anche relativamente alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta (o a giustificazione della medesima) che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, laddove l’accesso sia finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura selettiva.
Ne consegue, quindi, che la prevalenza del diritto a conoscere atti ed informazioni concernenti segreti tecnici e/o commerciali deve essere riconosciuta proprio nei casi in cui l’istante abbia intenzione di esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, come in effetti è stato dichiarato dalla ricorrente in sede procedimentale (istanza dell’11.3.2022 in atti).
Al riguardo, in forza dell’art. 53, comma 6, del Codice degli appalti pubblici, la necessità di verificare sia la correttezza della valutazione dell’offerta della controinteressata, sia la conformità della offerta stessa alla lex specialis di gara e sia ancora la eventuale, connessa sussistenza in genere dei presupposti per un sovvertimento dell’esito della gara rende la pretesa di salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali recessiva rispetto all’esigenza di difendere l’interesse al legittimo andamento della procedura di gara.
La partecipazione alle gare pubbliche comporta, infatti, l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici…”