Massima Sentenza

“...ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offertela giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dell’attestato rilasciato al Consorzio stabile – nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA di siffatti Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate – ha osservato che “giacché il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che l’impresa consorziata, interessata dalla scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò, senza l’osservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte), essendo incerto il giorno dell’ottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dell’impresa consorziata” (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808).Per il consorzio stabile, in definitiva, non si pone un onere di osservanza di un termine determinato …”

TAR Sicilia Catania, Sez. III, 10.10.2024, n.3343


Ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte. Per il consorzio stabile non si pone un onere di osservanza di un termine determinato.

“…IIn primo luogo, rileva il Collegio che erroneamente parte ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 che si riferisce, invero, ad ipotesi diversa da quella esaminata.

La norma richiamata, riproponendo pedissequamente la previsione già contenuta nell’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 (sulla cui interpretazione questa sezione si è, peraltro, già ampiamente soffermata con la sentenza n.3176/2023) si riferisce, infatti, alle modalità e tempistiche per il rinnovo dell’attestazione SOA in scadenza quinquennale.

Dispone la norma che “L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”. 

Nella presente vicenda contenziosa, invece, la scadenza in contestazione, e cioè la scadenza intermedia del 19.01.2024, non è certamente quella quinquennale, l’unica che avrebbe imposto il rispetto delle modalità e dei termini contemplati dal citato art. 16, come si evince dalla documentazione versata in atti secondo cui: la controinteressata ha partecipato alla gara con un’attestazione SOA rilasciata il 26.01.2022, con “scadenza validità triennale” il 25.01.2025, “scadenza validità intermedia” il 19.01.2024 e “scadenza validità quinquennale” il 25.01.2027.

Di conseguenza risulta, già in punto di fatto, irrilevante e fuori fuoco la violazione di legge prospettata, atteso che la ricorrente sembra confondere la scadenza intermedia della SOA da parte dei consorzi stabili con quella, diversa, relativa alla durata quinquennale della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate.

Giova, in ogni caso, ricordare che ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte: il che è quanto si è verificato nel caso di specie, atteso che il termine per la presentazione delle domande era fissato al 16.02.2024 ed il Consorzio ha chiesto l’aggiornamento dell’attestato in data 18.01.2024.

Il principio trova conforto nella giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971 di conferma del TAR Puglia, Lecce, 30 gennaio 2015, n. 4971; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6506; Idem, 16 giugno 2009, n. 3878; anche TAR Aosta, 18 settembre 2013, n. 58) ed è stato ribadito anche nella deliberazione ANAC n. 44 del 2020.

In particolare, la giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dell’attestato rilasciato al Consorzio stabile - nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA di siffatti Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate - ha osservato che “giacché il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che l’impresa consorziata, interessata dalla scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò, senza l’osservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte), essendo incerto il giorno dell’ottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dell’impresa consorziata” (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808).

Per il consorzio stabile, in definitiva, non si pone un onere di osservanza di un termine determinato
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