qualora il partecipante alla gara sia in possesso di un titolo di studio estero, debba essere prodotta l’attestazione di equipollenza al titolo di studio nazionale, e ciò per un principio di carattere generale, ritraibile anche dalla legge n. 148 del 2002, a prescindere dal fatto che tale attestazione di equipollenza sia specificamente richiesta dalla lex di gara, come pure sarebbe auspicabile...Tuttavia, tale argomentazione, pur correttamente espressa dal primo giudice, non giustifica di per sé l’esclusione dell’operatore economico dal procedimento di gara. Innanzitutto … nessuna previsione di esclusione è specificamente prevista dalla lex specialis di gara per l’assenza dell’attestato di equipollenza in discorsoNe consegue che, già sotto tale profilo, il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, volto a consentire l’acquisizione di altro curriculum comprovante il possesso dei requisiti sarebbe stato doveroso, atteso, da un lato, che, come puntualizzato, la carenza della comprova del requisito non attiene ad elemento sostanziale dell’offerta economica o tecnica, ma alla completezza della documentazione amministrativa, dall’altro, che l’irregolarità in discorso (vale a dire l’avere prodotto un curriculum relativo a laurea specialistica conseguita in altro Paese dell’Unione senza contestuale produzione dell’attestazione di equipollenza) non evidenzia alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata.

CGARS, Sez. Giurisdizionale, 02.01.2023, n. 4

Sentenza riformata: TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13.09.2022, n. 2653

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“…Il Collegio, pur evidenziando che sulla stazione appaltante grava l’obbligo del clare loqui nella formulazione della disciplina di gara, condivide quanto espresso dal Tar in ordine al fatto che il riferimento, contenuto in una lex specialis nazionale, al possesso di un titolo di studio implica che, qualora il partecipante alla gara sia in possesso di un titolo di studio estero, debba essere prodotta l’attestazione di equipollenza al titolo di studio nazionale, e ciò per un principio di carattere generale, ritraibile anche dalla legge n. 148 del 2002, a prescindere dal fatto che tale attestazione di equipollenza sia specificamente richiesta dalla lex di gara, come pure sarebbe auspicabile.

In altri termini, ove una disciplina di gara nazionale richieda il possesso di un titolo di studio è tautologico ritenere, in ragione delle possibili diversità tra i percorsi di studio nei vari Stati dell’Unione, che intenda riferirsi al titolo rilasciato in ambito nazionale o ad un titolo certificato come ad esso equipollente.

Tuttavia, tale argomentazione, pur correttamente espressa dal primo giudice, non giustifica di per sé l’esclusione dell’operatore economico dal procedimento di gara.

Innanzitutto, come sostenuto dall’appellante, nessuna previsione di esclusione è specificamente prevista dalla lex specialis di gara per l’assenza dell’attestato di equipollenza in discorso, per cui, in presenza della non contestata dichiarazione della … di “disporre di risorse in possesso dei requisiti previsti dal capitolato tecnico”, la stazione appaltante avrebbe dovuto, in sede di soccorso istruttorio, attendere per un tempo ragionevole la produzione del detto documento di equipollenza, ovvero, ai sensi dello stesso art. 7, punto 1, avrebbe potuto chiedere la sostituzione della risorsa, tanto più che l’operatore economico aveva già provveduto a fornite un’alternativa in tal senso, mentre non poteva legittimamente escludere dalla gara sic et simpliciter il miglio offerente.

L’amministrazione appaltante, con una prima nota del 5 aprile 2022 di soccorso istruttorio, ha chiesto alla … di far pervenire dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, indicati nel C.V. e, a tale nota, ha fatto seguito il riscontro della Data Management, in data 7 aprile 2022, la quale – nell’evidenziare come i dipendenti individuati quali “responsabile unico” per i lotti 12, 13, 15 hanno conseguito un titolo di studio tecnico scientifico in altro paese dell’UE, avente una diretta corrispondenza con i titoli di studio italiani (nello specifico, Ingegneria informatica per il CV01, Ingegneria meccanica per i CV02 e CV03), ma non hanno mai richiesto la dichiarazione di equipollenza al Consolato – ha confermato la disponibilità a richiedere tali dichiarazione, ai sensi di legge, e, nell’ambito del soccorso istruttorio, ha allegato ulteriori 3 CV di responsabile unico in possesso dei requisiti del bando, tutti già dipendenti della … alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta

…Infatti, ai sensi del richiamato punto 7.1 del capitolato tecnico, ai fini della partecipazione all’iniziativa, l’operatore economico è tenuto a presentare obbligatoriamente in fase di offerta i curricula “anonimi” delle risorse individuate quali responsabili del servizio per lotto ed il mezzo di prova dei requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 8.3 del disciplinare, è costituito dal curriculum.

Il curriculum, pertanto, non è qualificabile come requisito di partecipazione ma come mezzo a comprova del requisito di partecipazione e non costituisce componente dell’offerta tecnica o economica, ma, ai sensi del punto 15, n. 5, del disciplinare, è da includere tra la documentazione amministrativa; né, tantomeno, la sostituzione del CV, in ragione dell’anonimato dei curricula da produrre, è idoneo a comportare una modificazione soggettiva dell’offerta.

L’articolo 14 del disciplinare, in tema di soccorso istruttorio – premesso che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del codice – stabilisce che l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Ne consegue che, già sotto tale profilo, il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, volto a consentire l’acquisizione di altro curriculum comprovante il possesso dei requisiti sarebbe stato doveroso, atteso, da un lato, che, come puntualizzato, la carenza della comprova del requisito non attiene ad elemento sostanziale dell’offerta economica o tecnica, ma alla completezza della documentazione amministrativa, dall’altro, che l’irregolarità in discorso (vale a dire l’avere prodotto un curriculum relativo a laurea specialistica conseguita in altro Paese dell’Unione senza contestuale produzione dell’attestazione di equipollenza) non evidenzia alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata.

Lo stesso punto del disciplinare, con una previsione del tutto dirimente ai fini in questione, ha poi precisato che la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di “circostanze preesistenti”, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione…”

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