Come noto, con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la l. n. 148 del 2002, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale In Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza. In assenza di tale valutazione, che trova espressione nell’attestazione di equipollenza, il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis. Ne deriva che, qualora tra i requisiti di partecipazione figuri il possesso di un titolo di studio e la concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta. Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario.
TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13.009.2022, n. 2653
“…Oggetto del ricorso è l’esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal Ministero della giustizia per l’affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli di Tribunali, Corti d’appello e Suprema Corte di Cassazione, relativamente al lotto n. 13, la quale è stata motivata con riferimento all’omessa presentazione della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio (laurea in ingegneria meccanica), conseguito in Romania, relativamente al responsabile unico del servizio di cui al curriculum 03...
…Come noto, con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la l. n. 148 del 2002, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza.
Dal preambolo della Convenzione emerge, in particolare, che l’intento degli Stati sottoscrittori è stato quello di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici derivanti dall’ampia diversificazione dei sistemi d’istruzione presenti nella Regione europea e dalla conseguente necessità di adattare gli strumenti e le prassi giuridiche relative al riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree.
Tale diversificazione rende, in particolare, ineludibile, ai fini dell’utilizzabilità del titolo di studio, una valutazione sostanziale della completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero rispetto agli omologhi parametri nazionali.
In assenza di tale valutazione, che trova espressione nell’attestazione di equipollenza, il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.
Il principio della necessità del riconoscimento del titolo di studio estero va coordinato con la regola generale, costantemente affermata in giurisprudenza, che abilita alla presentazione delle proposte negoziali le imprese in possesso dei richiesti requisiti (sia in quanto già posseduti, sia in quanto strumentalmente acquisiti) al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara, entro il quale l’offerta deve pervenire alla stazione appaltante.
Ne deriva che, qualora tra i requisiti di partecipazione figuri il possesso di un titolo di studio e la concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.
Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario.
Né può sostenersi (come fa parte ricorrente) che il generico riferimento del capitolato al “possesso della laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche, economico-gestionali o equivalenti” e, pertanto, l’assenza di un elenco esaustivo degli specifici titoli di studio richiesti, privava di ragion d’essere l’attestazione di equipollenza, in quanto precludeva in radice la valutazione di corrispondenza del titolo di studio estero a quello nazionale.
Trattasi, a ben vedere, di una circostanza in fatto, che può refluire sulla completezza e chiarezza della lex specialis, ma non può legittimare la mancata applicazione di una norma primaria cogente incidente sul valore legale del titolo di studio, il cui possesso costituisce requisito di partecipazione.
Deve, peraltro, per completezza, rilevarsi che il Ministero aveva reso il chiarimento n. 46, precisando, in riscontro al seguente quesito: “In merito al requisito “Possesso di laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche, economico-gestionali o equivalenti” si chiede cosa possa essere ricompreso nella dicitura “equivalenti”, specificando se una laurea di diversa tipologia, sussistendo tutti gli altri requisiti, comporti l’esclusione”, che: “Con riferimento al paragrafo 7.1 del disciplinare, si precisa che saranno ritenute equivalenti le lauree di seguito indicate (…). Nella valutazione sarà applicata la normativa specifica che definisce la equipollenza dei titoli accademici”.
La stazione appaltante aveva, pertanto, indicato le lauree equivalenti e chiarito che era necessaria l’attestazione di equipollenza, ponendo i concorrenti nelle condizioni di avere conoscenza della documentazione necessaria ai fini della partecipazione prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta
Non ha, però, prodotto l’attestazione di equipollenza e si è attivata per ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero solo successivamente alla comunicazione della causa ostativa alla partecipazione da parte della stazione appaltante, ovverosia tardivamente, cosicché legittimamente (in relazione a tale profilo) è stata esclusa dalla gara….”