l’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1, comma 53 dell’art. 1 della legge 190/2012, costituendo un requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto con continuità dall’operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza soluzione di continuità.

TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 28.02.2023, n. 3385

Ha effetto retroattivo l’ammissione al controllo giudiziario previsto dalla normativa antimafia? TAR Lazio Roma, Sez. IV, 16.03.2022, n. 3504

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“…E’ infatti assolutamente maggioritario l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio aderisce, che afferma “la pacifica vigenza del principio per il quale la disciplina delle white list introdotta dall’articolo 1, commi 52 e segg., della legge 6 novembre 2011, n. 190, fa tutt’uno con quella delle informative interdittive antimafia e la integra” (così Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935, che richiama precedenti della medesima sezione, 3 aprile 2019, n. 2211 e 20 febbraio 2019, n. 1182).

Ne discende che il possesso dell’iscrizione alla white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 comma 53 della L.n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) costituisce motivo di esclusione dalla gara (cfr. Tar Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259 e Tar Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19)

All’assimilazione dei due documenti antimafia (la comunicazione antimafia e l’informazione antimafia) non ai soli effetti interdittivi, ma anche con riferimento al fatto che entrambi costituiscono requisito soggettivo di partecipazione alle gare , non osta la circostanza che l’articolo 80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiami solo le informative “classiche”, dovendosi tener conto del disposto del comma 52 dell’articolo 1, l. n. 190/2012, da cui emerge chiaramente che la white list altro non è che una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia, prevista dalla legge in relazione a particolari settori, di modo che il richiamo alle informative prefettizie deve intendersi sempre riferito anche alla iscrizione a tali liste (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935).

La rilevata assimilazione rende pure ragione del perché la qualificazione dell’iscrizione nella white list in termini di requisito di partecipazione non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 del d.lgs. 190/2012 (cfr. Tar Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259).

Da quanto sopra esposto discende, infine, che l’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1, comma 53 dell’art. 1 della legge 190/2012, costituendo un requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto con continuità dall’operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di assegnazione e nel corso della fase di esecuzione, senza soluzione di continuità.

Ne discende l’infondatezza di tutte le argomentazioni di parte volte a sostenere la qualificazione del requisito dell’iscrizione nella white list come mero requisito di esecuzione, atteso che, anche in assenza di previsione di bando, l’iscrizione sarebbe stata necessaria in ragione della natura dell’attività oggetto della procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935)…”

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