allorquando il contratto collettivo di lavoro diverge per coerenza e adeguatezza da quanto richiesto dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto, tale circostanza è di per sé idonea a determinare un’ipotesi di anomalia, come peraltro previsto dall’art. 97, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “La stazione appaltante (…) esclude l’offerta (…) se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105

TAR Campania Napoli, Sez. III, 07.03.2023, n. 1488

Giurisprudenza conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199/2022 cit.; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 2168

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“…va premesso che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Consiglio di Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7912; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021 n. 2086; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2022 n. 1559). Orbene, calando il superiore insegnamento al caso di specie, non può essere ravvisata nell’attività della stazione appaltante alcuna palese erroneità di giudizio in ordine all’accertata non compatibilità del CCNL Vigilanza con l’oggetto dell’appalto, sotto il particolare angolo visuale del servizio di reception. Infatti, è sicuramente vero, come sopra accennato, che la legge di gara non poteva vincolare le imprese concorrenti all’applicazione di un determinato contratto collettivo in luogo di un altro: ciò non toglieva tuttavia che le imprese medesime, ai fini della verifica di congruità dell’offerta, fossero tenute a rispettare i parametri a cui le regole di gara avevano inteso subordinare tale verifica, e tra questi spiccava nello specifico, in forza di previsione di legge e di capitolato speciale, la coerenza della contrattazione collettiva applicata con l’oggetto dell’appalto, ritenuta di per sé sussistente nel caso che la scelta della singola concorrente fosse ricaduta sul CCNL Multiservizi. Va, per l’appunto, rimarcato che la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2020 n. 2829), in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2020 n. 1406). Ebbene, proprio in forza dei richiamati principi, il prescelto CCNL Vigilanza, anche prendendo a riferimento la sezione dei “servizi fiduciari”, non può dirsi coerente con il servizio di reception oggetto di appalto, il quale include, come visto, prestazioni di accoglienza degli ospiti delle residenze universitarie, che non possono ritenersi in linea con i profili professionali contemplati dalla predetta tipologia contrattuale. Difatti, tali profili si risolvono in una serie di attività propriamente sussumibili nelle categorie dei servizi di reception e custodia strettamente intesi, piuttosto che in quella del servizio di accoglienza della comunità studentesca universitaria, caratterizzato dallo svolgimento delle specifiche attività illustrate alla lettera precedente. Il rilievo trova sostegno nell’elencazione delle attività che connotano l’ambito dei servizi fiduciari (vd. parte seconda, art. 1, del CCNL Vigilanza in vigore dal 2021), nelle quali è predominante l’attenzione ai profili securitari anziché a quelli dell’ospitalità in senso proprio: attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e delle relative pertinenze; attività di assistenza, di controllo e safety all’organizzazione di manifestazioni ed eventi; attività di prevenzione, di primo intervento e antincendio; attività di segreteria e di reception, attività di gestione di centralini telefonici e attività di front desk; attività di bigliettazione; attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi; conduttore di unità cinefile; attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio. Soccorre, in merito, il condiviso orientamento del giudice amministrativo lombardo, che ha avuto modo di precisare, in una controversia per certi versi analoga a quella di specie, i seguenti concetti: “In particolare, la coerenza del contratto collettivo rispetto all’oggetto dell’appalto va esclusa nel caso di specie, atteso che il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” riguarda, rispettivamente, la vigilanza armata e non armata, e quindi si applica al personale cui viene richiesto di effettuare attività di vigilanza e custodia in senso stretto, mentre la procedura di gara riguarda l’affidamento del diverso servizio di gestione integrata delle attività di prenotazione, biglietteria inviti, accreditamenti ed accoglienza. Detto in altri termini, l’oggetto dell’appalto attiene all’accoglienza del pubblico in senso lato, mentre il CCNL “Servizi Fiduciari” attiene alla custodia e sorveglianza dei siti. Ne consegue che le declaratorie previste nel CCNL in esame risultano incongrue rispetto alle attività che i lavoratori saranno chiamati a svolgere nell’ambito dell’appalto, al quale si applicano in genere il CCNL Multiservizi e quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi” (così TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 1° ottobre 2019 n. 2075; nello stesso senso, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2019 n. 5574);

ff) infine, nemmeno è rinvenibile il denunciato difetto di istruttoria, in quanto la riferita circostanza che il CCNL Vigilanza fosse stato già applicato nel precedente appalto non ha alcun giuridico rilievo nella presente procedura di gara, regolata da apposita lex specialis che, come visto, esclude la compatibilità di tale tipologia contrattuale con le prestazioni oggetto di appalto relative al complessivo servizio di reception;

Considerato, altresì, che:

– tutte le suesposte osservazioni rivestono carattere assorbente nella dimostrazione dell’incongruità dell’offerta della …, atteso che, allorquando il contratto collettivo di lavoro diverge per coerenza e adeguatezza da quanto richiesto dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto, tale circostanza è di per sé idonea a determinare un’ipotesi di anomalia, come peraltro previsto dall’art. 97, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “La stazione appaltante (…) esclude l’offerta (…) se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199/2022 cit.; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 2168)…”

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