IL GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA DEVE CONSIDERARE LE ECONOMIE SOPRAVVENIENTI, IN GRADO DI INFLUIRE SULL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

TAR Lazio Roma, Sez. II, 19.07.2021, n. 8600

“…Il giudizio sull’anomalia dell’offerta non è impermeabile alla “valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto”. Ciò vuol dire che sono ammessi aggiustamenti delle singole voci di costo volte a tenere conto di “sopravvanienze di fatto o normative… sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2020, n 1874).

Nel caso di specie, la struttura dei costi dell’offerta del RTI … ha considerato, fin dall’origine, specifiche economie collegate ai vantaggi derivanti dalla misura della c.d. decontribuzione Sud in linea con quanto prevedeva all’epoca il Documento di Economia e Finanza 2020 (cfr., Relazione al Parlamento del mese di aprile 2020), misura che in seguito è stata definitivamente approvata con il d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (il cui regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE in data 6 ottobre 2020), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Dunque, il RTI … non ha modificato il costo relativo alla manodopera con riferimento ai vantaggi economici derivanti dalla c.d. decontribuzione Sud, ma ha formulato l’offerta sulla base di questa leva economica. D’altronde, alla luce dell’orientamento sopra richiamato, ben sarebbe stato possibile, e quindi legittimo, avvalersi della predetta sopravvenienza normativa per apportare aggiustamenti al costo del personale nei limiti, qui precisati, consentiti dall’ordinamento...”.

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