la legge prevede la facoltà in capo all’offerente di sciogliersi dall’impegno assunto con la stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta, laddove la durata della procedura dovesse superare le tempistiche ritenute congrue dalla stessa stazione appaltante o, in mancanza, dalla legge, ovvero centottanta giorni. In tal modo, si consente all’operatore economico che, in ragione delle mutate condizioni del mercato, ritenga non più remunerativa la propria partecipazione alla gara di ritirare l’offerta, senza incorrere in alcuna sanzione, a differenza di coloro che intendono sciogliersi dal vincolo prima della scadenza del periodo di validità dell’offerta (TAR Lombardia, Milano, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2023 n. 311). In altri termini, il vincolo posto dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., non significa che l’offerta decada ex lege una volta che sia decorso il termine indicato, ma solo che l’offerente possa svincolarsi da essa (TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2022 n. 4355; sez. V, 24 marzo 2022 n. 1975).

TAR Lazio Latina, Sez. I, 06.03.2023, n. 134

Giurisprudenza Conforme: TAR Lombardia, Milano, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2023 n. 311; TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2022 n. 4355; sez. V, 24 marzo 2022 n. 1975

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“…L’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., prevede che “[…] L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”. Ciò sta a significare che la legge prevede la facoltà in capo all’offerente di sciogliersi dall’impegno assunto con la stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta, laddove la durata della procedura dovesse superare le tempistiche ritenute congrue dalla stessa stazione appaltante o, in mancanza, dalla legge, ovvero centottanta giorni (TAR Lombardia, Milano, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2023 n. 311). In tal modo, si consente all’operatore economico che, in ragione delle mutate condizioni del mercato, ritenga non più remunerativa la propria partecipazione alla gara di ritirare l’offerta, senza incorrere in alcuna sanzione, a differenza di coloro che intendono sciogliersi dal vincolo prima della scadenza del periodo di validità dell’offerta (TAR Lombardia, Milano, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2023 n. 311). In altri termini, il vincolo posto dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., non significa che l’offerta decada ex lege una volta che sia decorso il termine indicato, ma solo che l’offerente possa svincolarsi da essa (TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2022 n. 4355; sez. V, 24 marzo 2022 n. 1975).

Nel caso di specie, -OMISSIS-ha presentato la propria offerta il -OMISSIS-, sì che il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., è scaduto il -OMISSIS-. Il procedimento di esclusione, poi, è stato avviato il -OMISSIS- ed è stato definito il -OMISSIS-, mentre il ricorso all’esame è stato notificato il -OMISSIS-. Infine, l’Amministrazione ha richiesto agli altri concorrenti conferma della perdurante validità delle rispettive offerte economiche con note -OMISSIS-, con le quali è stato a tal riguardo fissato il termine perentorio del -OMISSIS-.

Così ricostruita la cronologia degli eventi, si rileva che parte ricorrente non ha mai formalmente rinunciato, mediante un apposito atto indirizzato alla stazione appaltante, alla partecipazione alla gara de qua, avvalendosi così della facoltà concessale dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit. Conseguentemente, l’offerta presentata da -OMISSIS-il -OMISSIS-, pur potendo essere da essa liberamente ripudiata a decorrere -OMISSIS-senza incorrere in sanzioni, è rimasta comunque efficace sino a quando l’Amministrazione, con il provvedimento del -OMISSIS-, non la ha definitivamente esclusa dal procedimento.

Ciò comporta che il motivo in esame sia infondato perché, come detto, non equivale a decadenza o sopravvenuta inefficacia tout court dell’offerta la nascita in favore del concorrente della facoltà unilaterale di svincolarsi da essa e, quindi, nessuna preclusione esisteva per la ASL di Latina nel deliberare l’esclusione di -OMISSIS-per effetto del mero decorso del termine prescritto dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., essendo ancora efficace la sua offerta ed attuale la sua partecipazione in assenza di una contraria manifestazione di volontà…”.

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