LO SCOSTAMENTO DEL COSTO DEL LAVORO RISPETTO AI VALORI RICAVABILI DALLE TABELLE MINISTERIALI NON COMPORTA UN AUTOMATICO GIUDIZIO DI INATTENDIBILITÀ DELL’OFFERTA, TALE SCOSTAMENTO DIVIENE RILEVANTE AI FINI DEL COMPLESSIVO GIUDIZIO QUANDO SIA CONSIDEREVOLE E PRIVO DI ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE

TAR Veneto, Sez. III, 24.05.2022, n. 782

“…Passando al profilo centrale della vicenda, giova ricordare, in linea generale, che secondo un consolidato orientamento, la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1 giugno 2021, n. 4209); detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta, pertanto, “non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269). Più in particolare, è stato precisato che “ciò che rileva nell’apprezzamento giudiziale sulla verifica di anomalia dell’offerta è se la valutazione sintetico-globale eseguita dalla stazione appaltante sia o no affetta da vizi di macroscopica inattendibilità, irragionevolezza od erroneità” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2022, n. 2079, che richiama sez. V 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050; 26 novembre 2018, n. 6689; 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; id., sez. III, 14 maggio 2021, n. 3817; 18 gennaio 2021, n. 544; 14 ottobre 2020, n. 6209; 18 settembre 2018, n. 5444). E’ stato, altresì, precisato che “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (cfr .Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; id. V, 5 marzo 2019, n. 1538): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci ed in una <caccia all’errore> nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 69; id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”, specificandosi ulteriormente che “la giurisprudenza, pur assumendo che l’inattendibilità di un’offerta va valutata nel complesso e non per singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta nel suo insieme (…), afferma anche la rilevanza possibile del giudizio di inattendibilità per voci che, per importanza e incidenza, rendono l’intera operazione economica implausibile e inaccettabile dall’Amministrazione, perché insidiata da indici di carente affidabilità” (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437); infine, sempre sulla base di giurisprudenza consolidata, va ricordato che se è pur vero che lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali non comporta un automatico giudizio di inattendibilità dell’offerta, tale scostamento (pacifico e non contestato) diviene rilevante ai fini del complessivo giudizio quando sia considerevole e privo di adeguata giustificazione, che non può “rinvenirsi nel mero riferimento al costo del lavoro (…) risolvendosi questo, all’evidenza, in un tautologica asserzione di principio” (Consiglio di Stato n. 2437/2021 cit.).

Ebbene, nel caso in esame, sotto un primo rilevante aspetto, nella valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, relativamente al costo della manodopera –dovendosi ricordare che l’appalto in questione è ad alta intensità di manodopera-, non sono rinvenibili profili di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di palese travisamento dei fatti, risolvendosi le doglianze di parte ricorrente in contestazione delle valutazioni di merito, espressione di discrezionalità tecniche, formulate dall’Amministrazione…”.

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