Massima Sentenza
tale contributo A.n.a.c. costituisce inoltre “condizione di ammissibilità dell’offerta”, cosicché il mancato versamento entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione «comporta automaticamente e obiettivamente l’inammissibilità dell’offerta e conseguentemente l’esclusione del concorrente, autore di un’offerta non ammissibile per legge, analogamente a quanto stabilisce l’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per le offerte “considerate inammissibili” al ricorrere dei presupposti ivi indicati»
Giurisprudenza conforme:
TAR Sardegna, Sez. II, 18.01.2023, n. 14; TAR Calabria, n. 573/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3288; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572.T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 10331; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 marzo 2023, n. 119;
– la ricorrente ha pagato il contributo A.n.a.c., stabilito dall’art. 1, comma 67, L. n. 266/2005, oltre la “scadenza del termine di presentazione dell’offerta”, in violazione dell’art. 11 del disciplinare di gara, secondo cui “in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 266/2005”;
– a mente dell’1, comma 67, legge n. 266/2005, richiamato dall’art. 11 del disciplinare, l’A.n.a.c. “cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”;
– il pagamento del contributo A.n.a.c. previsto dall’art. 1, comma 67 L. n. 266/2005 «ha natura di “contribuzione obbligatoria” (cfr., Corte costituzionale 6 luglio 2007, n. 256) di scopo che è espressamente finalizzata alla copertura dei costi relativi al funzionamento dell’ANAC posti (in parte) a carico, per quanto qui occorre evidenziare, degli operatori economici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità la cui mancata corresponsione è sanzionata, per legge, con l’inammissibilità dell’offerta, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 80, comma 4, cit.» del D. Lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 10331);
- tale contributo A.n.a.c. costituisce inoltre “condizione di ammissibilità dell'offerta”, cosicché il mancato versamento entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione «comporta automaticamente e obiettivamente l’inammissibilità dell’offerta e conseguentemente l’esclusione del concorrente, autore di un’offerta non ammissibile per legge, analogamente a quanto stabilisce l’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per le offerte “considerate inammissibili” al ricorrere dei presupposti ivi indicati» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 10331; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 marzo 2023, n. 119); - sebbene il Collegio sia consapevole della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia, alla luce degli indicati e condivisibili assunti interpretativi l’omesso versamento del contributo non dà luogo quindi a una causa di esclusione in senso stretto per mancanza dei requisiti partecipativi di ordine generale o speciale e pertanto, per un verso, ad esso non si attagliano le censure della ricorrente relative alla disciplina sulle cause di esclusione dalla gara e al principio del favor partecipationis, mentre sotto concorrente profilo la prescrizione contenuta nell’art. 11 della lex specialis risulta ragionevole e conforme art. 1, comma 67, L. n. 266/2005;