Riferimenti normativi: Art. 101 del D.Lgs. 36/2023.
In linea generale, il potere di soccorso istruttorio è disciplinato dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90, a mente del quale il RUP: “…adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali…”
Istituto di carattere generale: In particolare, l’istituto costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che rimette alla discrezionalità del RUP la possibilità di attivare il soccorso istruttorio all’interno di un procedimento amministrativo, dovendo adottare qualsiasi misura per l’adeguata e sollecita conclusione dell’istruttoria.
Diversamente, nelle procedure di gara il soccorso istruttorio costituisce un obbligo per la stazione appaltante e, pertanto, la stessa deve invitare il concorrente a sanare la propria offerta e, solo ove l’operatore economico non adempia alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito, lo stesso è escluso dalla procedura di gara.
L’istituto in parola è disciplinato dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 che individua i requisiti ed i termini previsti per attivare il soccorso istruttorio nella procedura riguardante la presentazione delle offerte, al fine di integrare o sanare la documentazione presentata.
Preventiva verifica presenza documentazione nel FVOE: In primo luogo, dalla lettura della prefata disposizione, si evince che sussiste un obbligo generale per la stazione appaltante di verificare preventivamente l’esistenza della documentazione oggetto di soccorso istruttorio nel Fascicolo Virtuale dell’Offerta e, solo in caso di esito negativo, potrà attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio.
In quest’ultima ipotesi, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
Il comma 3 introduce nella normativa appalti il c.d. soccorso procedimentale, istituto di derivazione giurisprudenziale (Ex multis: Cons. St., 09.01.2023, n. 290), prescrivendo che “…La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica…”.
Una novità di rilievo è prevista nel comma 4, laddove prevede che fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, è consentito all’operatore economico di richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.