Il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica. Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta
TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 06.07.2022, n. 1600
“…8. Il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte in sede di cognizione sommaria del gravame e conferma, quindi, la fondatezza del ricorso, in particolare del secondo motivo con cui viene contestata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione poiché il raggruppamento aggiudicatario ha presentato un’offerta che, alla voce relativa alle iniziative di sponsorizzazione, conterrebbe valori economici, in violazione dell’art. 5.2. del disciplinare – che prevede l’esclusione delle “offerte comportanti situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte (come ad esempio la presenza di elementi relativi all’offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e/o nella busta telematica contenente l’offerta tecnica)” – e del principio generale del divieto di commistione tra l’offerta tecnica e quella economica.
9. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020 n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612; sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335).
Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284).
10. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, tale divieto è stato violato.