Massima Sentenza

“…L’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice e non può essere limitato a quella proprio dell’offerente. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016) deve essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte” …. ritiene il Collegio che l’esigenza di consentire alla Stazione Appaltante un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta e la verifica del rispetto dei minimi salariali per come previsto dall’articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 si ponga tanto nell’ipotesi di subappalto quanto nell’ipotesi della fornitura, a maggior ragione ove questa, come avviene nella fattispecie controversa, ha ad oggetto non la mera fornitura ma anche la posa in opera…”

TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 28.09.2023, n. 1171


L’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice e non può essere limitato a quella proprio dell’offerente.

“…La suddetta criticità risulta altresì immune dalla censura di parte ricorrente attinente l’asserita insussistenza dell’obbligo di indicazione di tali eventuali costi per l’assunto che si verserebbe in ipotesi di contratto di fornitura (in cui detti costi risulterebbero già sostanzialmente inglobati nel prezzo finale della fornitura stessa e, pertanto, inclusi nell’offerta economica), stante che:   

-) in primo luogo, l’essere detti costi inglobati nel prezzo finale non fa venir meno la criticità costituita dall’assenza di riferimenti specifici agli stessi costi nei documenti di gara o in sede di giustifica né esclude di per sé la loro calcolabilità;  

-) in secondo luogo, l’asserita differenza tra l’ipotesi di subappalto (cui si riferiscono le pronunce richiamate dalla S.A. nel provvedimento impugnato) e la fornitura non costituisce, ad avviso del Collegio, argomento efficace; difatti, premesso che “L'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall'eventuale azienda subappaltatrice e non può essere limitato a quella proprio dell'offerente. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016) deve essere estesa a tutti i costi che l'offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte” (T.A.R. Veneto, sez. II, 13/10/2021, n.1216), ritiene il Collegio che l’esigenza di consentire alla Stazione Appaltante un effettivo controllo della sostenibilità economica dell'offerta e la verifica del rispetto dei minimi salariali per come previsto dall’articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 si ponga tanto nell’ipotesi di subappalto quanto nell’ipotesi della fornitura, a maggior ragione ove questa, come avviene nella fattispecie controversa, ha ad oggetto non la mera fornitura ma anche la posa in opera..."

…” 

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