Deve infatti ritenersi affetto da illegittimità il provvedimento di ammissione alla gara di un concorrente nel caso in cui il requisito di partecipazione venga conseguito in un momento non anteriore al termine di presentazione delle offerte, in quanto, diversamente opinando, si arrecherebbe un grave vulnus al principio di par condicio, dal punto di vista dell’elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione.
TAR Puglia Lecce, Sez. II, 05.01.2023, n. 34
“…Con il primo ed il quarto motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per l’evidente comunanza dei profili di censura ivi proposti, la parte ricorrente denuncia la violazione della clausola di esclusione contenuta nell’art. 11.C.2) del disciplinare, nonché dei principi di par condicio ed imparzialità, per avere la P.A. attivato il soccorso istruttorio pur in presenza della dichiarazione della società ServiceOne di non aver ancora conseguito un requisito tecnico-professionale previso a pena di esclusione dalla legge di gara; in particolare, la difesa attorea stigmatizzata la circostanza che la controinteressata ha dichiarato a pag. 3 del Modello B che “la certificazione OHSAS 18001 (ora ISO 41001:2018 è in corso di rilascio”, in tal modo palesando il mancato possesso del requisito.
Le doglianze colgono nel segno.
Osserva il Collegio che la P.A. ha illegittimamente ammesso la controinteressata alla procedura, sebbene la stessa – alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara – fosse dichiaratamente non in possesso della certificazione di qualità ISO 45001, certificazione espressamente richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 11 della lex specialis di gara.
Deve infatti ritenersi affetto da illegittimità il provvedimento di ammissione alla gara di un concorrente nel caso in cui il requisito di partecipazione venga conseguito in un momento non anteriore al termine di presentazione delle offerte, in quanto, diversamente opinando, si arrecherebbe un grave vulnus al principio di par condicio, dal punto di vista dell’elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione.
Sulla scia della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 20.7.2015, si deve riaffermare in questa sede l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, 4.7.2018, n.1019).
Conseguentemente è irrilevante la circostanza che la partecipante in data 26.4.2022 e, dunque, dopo il termine di presentazione delle offerte (stabilito dal bando per la data del 18.4.2022) abbia ottenuto la certificazione ISO 45001:2018, essendo solo quest’ultimo momento quello rilevante per la valutazione delle offerte delle partecipanti (cfr., in termini, TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 27.12.2021, n. 2390).
Ed invero, soltanto in data 26.4.2022, ben oltre il termine di scadenza delle offerte fissato al 18.4.2022, la ServiceOne S.r.l. ha ottenuto il rilascio della certificazione richiesta per l’oggetto dell’appalto; non è rilevante la circostanza che il processo di certificazione sia stato avviato in data 14.4.2022, quindi prima del termine di scadenza delle offerte, in quanto la relativa attestazione ha acquistato efficacia al momento del suo effettivo rilascio, e quindi a far data dal 26.4.2022.
Alla luce delle richiamate circostanze fattuali, non convince la contraria ricostruzione della controinteressata, e non appaiono calzanti i richiami giurisprudenziali, dalla stessa operati, relativamente alla diversa ipotesi di mero rinnovo della certificazione di qualità...”