Massima Sentenza

“…perché una norma possa dirsi di interpretazione autentica è necessario che essa si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; in tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o di ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di princìpi di preminente interesse costituzionaleL’invocato art. 58 non ha tali caratteristiche ed ha portata innovativa che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie in esame…”

TAR Campania Napoli, Sez. I, 23.10.2023, n. 5742


L’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 non ha natura interpretativa e non può regolare le gare disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

“…Come anticipato, la ricorrente fa leva sulla previsione di cui all’art. 58, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023, per il quale la limitazione del numero dei lotti aggiudicabili al medesimo concorrente deve essere formulata “per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato”.

Se ne invoca la natura interpretativa, patrocinandone l’applicabilità alla fattispecie in esame.

L’argomentazione non persuade.

Affinché possa attribuirsi natura interpretativa a una disposizione di legge, occorre che la stessa sia volta a chiarire il significato della norma, che è in essa insito, o a risolvere i dubbi insorti (cfr. Cons. Stato - sez. IV, ord. 13/3/2023 n. 2583: “Come noto, perché una norma possa dirsi di interpretazione autentica è necessario che essa si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; in tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di princìpi di preminente interesse costituzionale (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 103 del 2013, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 311 del 2009)”).
L’invocato art. 58 non ha tali caratteristiche ed ha portata innovativa che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie in esame, oltre ad essere foriero di dubbi interpretativi, come rimarcato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 8127/2023 (cfr. p. 3.4.: “Non compete al Collegio, naturalmente, indugiare sulla interpretazione della nuova disposizione (e su talune difficoltà che potrebbero emergerne). Va riconosciuto, d’altra parte, che i margini per una indicazione esegetica che, per quanto in retrospettiva, è possibile trarre dalla nuova codificazione (in sé verisimilmente e quanto meno in parte innovativa e, come tale, insuscettibile di immediata applicazione alle vicende procedimentali attive prima della sua entrata in vigore, al 1° luglio 2023) sono, in principio e in varia direzione, opinabili”).

Del resto, per esigenze di completezza nemmeno può tacersi che una valutazione sulle esigenze di mercato si mostra comunque condotta nel caso in esame, atteso che la limitazione dei lotti aggiudicabili è stata formulata sulla base del valore delle prestazioni (per la maggiore rilevanza economica del lotto 1, ovvero sino a quattro lotti), che non può dirsi estraneo a ragioni inerenti al relativo mercato…”

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