Massima Sentenza

“…con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti e provvedimenti delle procedure di gara preordinate all’aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, lavori e forniture, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è dell’avviso che il Tribunale amministrativo territorialmente competente a decidere sia da individuare avuto riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti del provvedimento di aggiudicazione, precisando che tale luogo coincide con quello in cui deve essere eseguita la prestazione contrattuale da parte dell’aggiudicatario, ciò indipendentemente dal luogo in cui ha sede la stazione appaltante, nonché dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara...laddove gli effetti degli atti impugnati siano localizzati in entrambe le circoscrizioni territoriali della Regione, è destinata ad espandersi nella sua generalità la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale periferico a scapito di quella, particolare e circoscritta, della Sezione Staccata

TAR Lazio Roma, Sez. III, 31.10.2023, ord. n. 16218


Laddove gli effetti degli atti impugnati siano localizzati in entrambe le circoscrizioni territoriali della Regione, è destinata ad espandersi nella sua generalità la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale periferico a scapito di quella, particolare e circoscritta, della Sezione Staccata

“…Rilevato che con il presente ricorso sono impugnati i provvedimenti inerenti alla procedura negoziata, indetta dall’Automobile Club d’Italia, avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di notifica, a mezzo posta, di atti giudiziari e di comunicazioni connesse, ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i., per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche – ambito regione puglia”;

Rilevato, in particolare, che in relazione alla suddetta procedura è stato previsto “un unico lotto, ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 36/2023 in ragione dell’area territoriale regionale di esecuzione del servizio coincidente con l’estensione minima territoriale a livello regionale prevista per la licenza individuale speciale”;

Atteso che la società ricorrente, sulla scorta del fatto che nella Regione Puglia sono presenti tanto il Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Bari, quanto la sezione staccata con sede a Lecce, nonché della circostanza per cui il luogo di esecuzione del contratto non sarebbe idoneo a configurare univocamente la competenza dell’uno o dell’altro Tribunale, ha individuato questo Tribunale, quale autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere della presente controversia, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 14 e 119, comma 1, lett. a), c.p.a. e postulando una eccezione a quanto disposto dall’art. 47 c.p.a.;

Considerato che a mente dell’art. 13, comma 1, c.p.a. “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”;

Considerato, inoltre, che dal dato letterale dell’art. 13, comma 1, c.p.a., con particolare riferimento all’utilizzo dell’espressione “comunque”, fra i due criteri di riparto della competenza territoriale indicati da detta disposizione normativa – ossia quello del luogo della sede dell’autorità emanante e quello del luogo di produzione degli effetti del provvedimento impugnato – è il criterio del luogo di produzione degli effetti ad assumere carattere prevalente (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Id., 4 febbraio 2013, n. 4).

Considerato che con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti e provvedimenti delle procedure di gara preordinate all’aggiudicazione dei pubblici appalti di servizi, lavori e forniture, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è dell’avviso che il Tribunale amministrativo territorialmente competente a decidere sia da individuare avuto riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti del provvedimento di aggiudicazione, precisando che tale luogo coincide con quello in cui deve essere eseguita la prestazione contrattuale da parte dell’aggiudicatario, ciò indipendentemente dal luogo in cui ha sede la stazione appaltante, nonché dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016, n. 1643; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1917; Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105; Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 16 febbraio 2011, n. 1018; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1690; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3102; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3045);

Ritenuto che, ad avviso del Collegio, detto orientamento debba trovare applicazione anche nella presente fattispecie;

Considerato, in proposito, che nessuna conseguenza giuridicamente rilevante può derivare dal fatto che le prestazioni dell’appalto in questione debbano essere eseguite anche nelle province di Bari e di Lecce, ossia all’interno del territorio afferente alla circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia e di quello afferente alla Sezione Staccata di tale Tribunale, con sede a Lecce. Infatti, non può essere messo in discussione che, in ogni caso, gli effetti dei provvedimenti impugnati continuino ad essere circoscritti esclusivamente all’ambito della Regione Puglia, dominio esclusivo della competenza del relativo Tribunale Amministrativo Regionale;

Considerato, inoltre, che l’eventuale inapplicabilità, nella specie, dell’art. 47 c.p.a., disciplinante la ripartizione delle competenze fra Tribunali Amministrativi Regionali e Sezioni Staccate all’interno di una determinata Regione, non può influire sull’applicazione dei criteri generali per l’individuazione del Tribunale territorialmente competente, né tanto meno può condurre ad un approdo interpretativo che disapplichi il criterio dell’efficacia spaziale, prevalente anche in materia di appalti, in favore di quello generale della sede dell’autorità emanante. Del resto, l’interpretazione logico-sistematica dell’art. 47, comma 1, secondo periodo, c.p.a., secondo cui nei casi di competenza inderogabile (fra i quali rientrano quelli concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), la ripartizione delle controversie tra Tribunale Amministrativo Regionale con sede nel Capoluogo e Sezione Staccata è considerata “questione di competenza”, presuppone che tale questione venga delibata individuando quale dei due Tribunali periferici sia competente sulla base del criterio degli effetti dell’atto e non, per converso, disapplicando detto criterio in favore di quello generale della sede dell’autorità emanante;

Considerato, quindi, che laddove gli effetti degli atti impugnati siano localizzati in entrambe le circoscrizioni territoriali della Regione, è destinata ad espandersi nella sua generalità la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale periferico a scapito di quella, particolare e circoscritta, della Sezione Staccata..."

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