Se è vero che le misure di self cleaning sono state adottate dalla società nel corso della procedura è altrettanto vero che le vicende penali che le hanno rese necessarie sono emerse soltanto dopo la presentazione dell’offerta, sicché esse devono essere considerate tempestive rispetto all’evolversi delle indagini e indicative della volontà di dissociarsi immediatamente dalla condotta illecita (peraltro allo stato soltanto presunta) dell’ex socio.

TAR Lazio Roma, Sez. V, 23.08.2022, n. 11210

“…Il Collegio rileva che la valutazione operata sul punto dalla Stazione appaltante sia immune dai dedotti vizi di irragionevolezza e di illogicità sottesi alla censura con la quale la ricorrente deduce l’inidoneità delle misure di self cleaning adottate da -OMISSIS- ai fini della presente gara, in quanto esse potrebbero favorevolmente rilevare soltanto per le future gare.

La Stazione appaltante ha infatti ritenuto plausibili le argomentazioni addotte dalla stessa Società la quale ha evidenziato che la tempistica relativa all’adozione delle misure di self cleaning e all’adempimento degli obblighi comunicativi ha dovuto, inevitabilmente, conciliarsi con le problematiche connesse all’apporto di diverse professionalità, all’avvicendamento dei diversi organi sociali e, in particolare, all’insediamento del nuovo organo amministrativo, nonché ai tempi tecnici legati alla stessa vicenda processuale (ad esempio per quanto attiene alla previa e specifica autorizzazione da parte del GIP per l’assunzione degli atti societari).

Sotto questo profilo il Collegio rileva che se è vero che le misure di self cleaning sono state adottate dalla società nel corso della procedura è altrettanto vero che le vicende penali che le hanno rese necessarie sono emerse soltanto dopo la presentazione dell’offerta, sicché esse devono essere considerate tempestive rispetto all’evolversi delle indagini e indicative della volontà di dissociarsi immediatamente dalla condotta illecita (peraltro allo stato soltanto presunta) dell’ex socio.

La peculiarità e la tempistica della vicenda imponeva pertanto all’amministrazione di tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso della procedura di gara e di valutare prudentemente la loro idoneità a garantire l’affidabilità dell’operatore economico, come peraltro statuito dal Consiglio di Stato il quale ha sul punto precisato che “Pertanto, i precedenti giurisprudenziali citati dall’appellante non vanno intesi nel senso che, valendo le misure di self cleaning per il futuro, esso sono del tutto prive di significato nell’ambito della gara iniziata prima della loro adozione, ma piuttosto che il giudizio di “sufficienza” delle misure adottate di cui è detto nella disposizione del Codice dei contratti pubblici consente da solo di prevenire l’esclusione dell’operatore economico quando l’emenda era già intervenuta prima della presentazione delle offerte. Tuttavia, l’adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset. All’opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione dell’intervento riparatore) a garantire l’affidabilità dell’operatore economico…” (Cons. St., Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4363).

Per tutto quanto precede il motivo di ricorso è infondato avendo la Stazione appaltante congruamente motivato il giudizio con il quale ha definitivamente ritenuto affidabile l’operatore economico dovendosi al riguardo rammentare che “nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un rilevante margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa” (ex multis, Cons. Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n.7223; idem, 3 giugno 2021, n. 4248)…”

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