Massima:

“…nonostante la formulazione letterale della prima parte del art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo a base di gara...”

ANAC, Delibera n. 528 del 15.11.2023.


La lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo a base di gara

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