Massima Sentenza

“…la finalità della previsione di una soglia tecnica di sbarramento è quella di consentire alla Stazione appaltante di verificare l’effettiva capacità delle offerte di raggiungere uno standard minimo di qualità, ne consegue che la verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate, così da consentire l’accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica...”

TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 22.11.2023, n. 854


La verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate, così da consentire l’accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica

“…Innanzitutto, va detto che le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla ricorrente per sostenere la tesi della irrilevanza del numero di offerte pervenute per procedere alla prima riparametrazione e della necessità di prevedere espressamente nel bando di gara l’esclusione della riparametrazione nel caso di una sola offerta non appaiono pertinenti:

– Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205, ha confermato la sentenza del TAR Liguria, sez. II, n. 1562 del 2013, che ha affermato che <<la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione. Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e, perciò, di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà, e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione>>: tale pronuncia sottolinea il carattere discrezionale che caratterizza la scelta della stazione appaltante di fare ricorso alla riparametrazione come strumento di comparazione delle offerte, sul presupposto della necessaria sussistenza di più offerte; dunque non si riferisce al caso in cui sia stata presentata una sola offerta; 

– Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359, afferma che nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il ricorso alla riparametrazione deve essere espressamente previsto dal bando, così come avvenuto nel caso di specie;

– Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2016, n. 749, che ha riformato la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 8155 del 2015 perché aveva ritenuto non praticabile il meccanismo della c.d. riparametrazione delle offerte tecniche in presenza di una sola offerta, ha affermato che l’Amministrazione deve prendere posizione nella lex specialis, e, ove non vengano contemplate espressamente ex ante eccezioni di sorta, non vi è motivo logico per non ritenere che detto meccanismo di “riparametrazione interna” debba valere anche se una sola è la concorrente rimasta in gara, ai fini della sua ammissibilità; nel nostro caso non c’è una unica società rimasta in gara – dopo che siano state escluse le altre concorrenti – ma una società che è unica offerente, quindi il caso è diverso da quelli esaminati dalla richiamata pronuncia. Va poi detto che l’art. 17.2 della lex specialis di gara prevede che la prima riparametrazione venga fatta “una volta che ciascun commissario ha attribuito il proprio coefficiente a ciascun concorrente” e ciò presuppone che ci siano più concorrenti.

2.3. Ciò detto, occorre ora richiamare l’orientamento prevalente della recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, del 12 ottobre 2022, n. 8728), il quale afferma che la finalità della previsione di una soglia tecnica di sbarramento è quella di consentire alla Stazione appaltante di verificare l’effettiva capacità delle offerte di raggiungere uno standard minimo di qualità, ne consegue che la verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate, così da consentire l'accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica. Tale interesse della Stazione appaltante verrebbe di fatto pregiudicato laddove si consentisse una deroga a tale principio nel caso di un solo partecipante alla gara, perché avrebbe l'effetto di consentire che qualunque impresa, anche priva di un requisito minimo, possa essere aggiudicataria del servizio nel caso di unica partecipante alla gara. Il meccanismo della riparametrazione con l’adeguamento ad 1 dell’unica offerta in gara consentirebbe all’unica offerente di ottenere l’aggiudicazione del servizio, anche se priva di un requisito minimo..."

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