Massima Sentenza

“…laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, V, n. 4688 del 2020)… infatti «è la natura intellettuale della prestazione ad escludere la sussistenza di rischi rilevanti nella prospettiva del rapporto con l’amministrazione. Non rileva perciò che elementi circostanziali od occasionali – estranei comunque all’intrinseca natura della prestazione che l’amministrazione ha diritto di ricevere – possano presentare situazioni di rischio, per ragioni organizzative o di altra matrice...”

TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 24.11.2023, n.692


Laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza

“…L’indicazione di un costo della sicurezza aziendale pari a zero equivale infatti, per la giurisprudenza amministrativa, ad una omessa indicazione, per cui deve essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della violazione dell’art. 95 co. 10 CCP. Evidenzia al riguardo parte ricorrente che dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 2 maggio 2019, Lavorgna, C-309/18) è stato precisato che per le gare indette nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali concreta la violazione della specifica prescrizione imposta dall’articolo 95, comma 10 e la conseguente esclusione dalla gara.

La censura non può trovare accoglimento. 

Nel caso in esame, è vero che il Modello di offerta economica allegato B alla domanda di partecipazione prevedeva l’indicazione ai sensi dell’art.95 comma 10 Codice Appalti dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che nella domanda di partecipazione dell’aggiudicataria sono dichiarati al riguardo costi pari a zero. 

E tuttavia, come già evidenziato, il servizio di cui trattasi ha natura intellettuale, come si evince dall’attività che l’agenzia di stampa individuata nella procedura di affidamento è chiamata a svolgere (definizione dei contenuti di ART-ER da promuovere verso l’esterno anche in collaborazione, laddove richiesto, con l’ufficio stampa della Regione; contatto con i giornalisti per la diffusione di notizie sulle attività della società e dei suoi soci; identificazione di media di interesse per il rilascio di interviste da parte di ART-ER; elaborazione e aggiornamento del kit stampa della società; interventi periodici e programmati su riviste specializzate; organizzazione e gestione di conferenze stampa; supporto all’elaborazione di testi publiredazionali relativi alle attività della società consortile, finalizzati alla creazione di materiali promozionali; attività di media public – relation; attività semestrale di rendicontazione dei risultati; proposte di nuove attività di comunicazione e informazione, ad esempio Newsletter settimanale, in aggiunta a quanto indicato nelle voci precedenti). 

La stessa lettera d’invito, al punto 5 – con una disposizione che in parte qua non è stata impugnata- stabilisce che l’importo a base di gara per il servizio di Ufficio Stampa è di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) + IVA di cui € 0,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale la scelta della lex specialis di indicare oneri della sicurezza pari a zero non è affetta da profili di illogicità, come riconosciuto in precedenti giurisprudenziali conformi (C.G.A.R.S., 31 marzo 2021 n. 278; Consiglio di Stato, V, n. 4688 del 22 luglio 2020). 

In particolare, come ricordato dalla prima sentenza richiamata, l’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici non può trovare applicazione quando oggetto del contratto sia una prestazione di natura intellettuale.

Tale disposizione prevede che, nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).

La disposizione non ha carattere innovativo, ma ricognitivo di un precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, V, n. 3163 del 2018).

In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l'obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l'organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, V, n. 4688 del 2020).

In estrema sintesi, secondo il giudice amministrativo è infatti «è la natura intellettuale della prestazione ad escludere la sussistenza di rischi rilevanti nella prospettiva del rapporto con l’amministrazione. Non rileva perciò che elementi circostanziali od occasionali – estranei comunque all’intrinseca natura della prestazione che l’amministrazione ha diritto di ricevere – possano presentare situazioni di rischio, per ragioni organizzative o di altra matrice (…).”.

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