Con la L. 170/2023 sono stati modificati gli art. 16 (conflitto d’interessi) e 73 (Procedura competitiva con negoziazione) del D.Lgs. 36/2023).
L. 27 novembre 2023, n. 170 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132
ll Legislatore ha soppresso dal comma 1 dell’art. 16 le parole “concreta ed effettiva“, pertanto, all’esito di tale modifica, attualmente, il suddetto comma dipone che:
"...Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione..."
Oggetto di modifica anche il comma 4 dell’art. 73, inerente al termine di ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, termine ora pari a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.