Massima Sentenza

“…In ordine all’avvalimento l’art. 104, comma 4, lett. b) del d. lgs. 36/2023 così dispone: “L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: (…) b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture….Sulla questione del necessario possesso dei requisiti speciali (tutti) da parte dell’ausiliaria, come previsto dal richiamato art. 104, co. 4, del nuovo codice appalto, la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, precisato come tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l’ausiliaria debba disporre “…dei requisiti previsti dall’art. 100 del D.lgs. n. 36 del 2023, tra i quali vi è l’idoneità professionale; con riferimento appunto alla idoneità professionale, il disciplinare di gara prevede quanto segue: “6.1 Requisiti di idoneità professionale. A) iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. Così descritta nel disciplinare l’idoneità professionale richiesta per il servizio oggetto di gara, è evidente che l’ausiliaria non possegga tale requisito, in quanto svolge un’attività per nulla pertinente con quella oggetto di gara… È quindi chiaro che l’avvalimento per cui è causa viola il disposto dell’art. 104 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023” (T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 315/2024)...”

TAR Sicilia Catania, Sez. III, 10.04.2024, n.1355


L’ausiliaria deve possedere tutti i requisiti speciali previsti dalla lex specialis

“….Parimenti fondata risulta essere la quarta censura, nella parte in cui si contesta la mancata dichiarazione e, comunque, il possesso, dei richiamati requisiti speciali di cui all’art. 100 cod. app. da parte della ditta ausiliaria …., come previsto dall’art. 104, co. 4.

Su tale aspetto, il Collegio rileva l’assenza di specifiche difese del Comune resistente, mentre la ditta controinteressata si è limitata a sostenere che sarebbe in possesso dei requisiti previsti dal bando, atteso che “Alla dichiarazione della esponente si devono considerare le dichiarazioni per i requisiti economici e tecnico professionali della … e della …”.

In ordine all’avvalimento l’art. 104, comma 4, lett. b) del d. lgs. 36/2023 così dispone: “L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: (…) b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture”. 

Nella dichiarazione resa dalla …, ad onta della disposizione testé riportata, viene fatto espresso riferimento soltanto al possesso del requisito della capacità economico-finanziaria oggetto del contratto di avvalimento, ma non anche dei restanti requisiti speciali previsti dalla lex specialis.

Pur volendo considerare la mancata dichiarazione in tal senso quale mera omissione sanabile mediante soccorso istruttorio, va rilevato come parte ricorrente abbia dato adeguata dimostrazione in giudizio, mediante il deposito di una visura camera aggiornata, che la ditta ausiliaria risulti essere iscritta presso la Camera di Commercio per lo svolgimento di attività di “costruzione e allestimento di parcheggi automatizzati sia pubblici che privati; fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, arredo urbano”, ossia avuto riguardo al compimento di attività per nulla conferenti rispetto a quella relativa alla gara oggetto di contestazione, con discendente mancanza del possesso, da parte sua, del requisito di idoneità professionale previsto dal bando e dal disciplinare di gara, come sopra evidenziato.

Sulla questione del necessario possesso dei requisiti speciali (tutti) da parte dell’ausiliaria, come previsto dal richiamato art. 104, co. 4, del nuovo codice appalto, la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, precisato come tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l’ausiliaria debba disporre “…dei requisiti previsti dall’art. 100 del D.lgs. n. 36 del 2023, tra i quali vi è l’idoneità professionale; con riferimento appunto alla idoneità professionale, il disciplinare di gara prevede quanto segue: “6.1 Requisiti di idoneità professionale. A) iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. Così descritta nel disciplinare l’idoneità professionale richiesta per il servizio oggetto di gara, è evidente che l’ausiliaria non possegga tale requisito, in quanto svolge un’attività per nulla pertinente con quella oggetto di gara… È quindi chiaro che l’avvalimento per cui è causa viola il disposto dell’art. 104 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023” (T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 315/2024)..."

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